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Concorsi, no all’esclusione per precedenti condanne penali

condanne penali, ragazzi che stanno partecipanno a un concorsi

L'esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per precedenti penali è illegittima. Se vuoi partecipare a un concorso pubblico, scopri cosa fare in caso di condanne penali

Condanne penali e concorsi, la decisione dei giudici

È illegittima l’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per precedenti condanne penali. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, nella recente sentenza del 1 febbraio 2023, n. 1132, con la quale, infatti, ha chiarito che la mera esistenza di una sentenza di condanna non può giustificare, di per sè, un provvedimento di esclusione, in quanto lo stesso deve comunque essere giustificato e ampiamente motivato.
 
In particolare, si legge nella sentenza che “il parametro di riferimento di tale valutazione non avrebbe dovuto essere quello “formale” della ostatività ex lege della condanna alla costituzione del rapporto di impiego (come nel comma 1, lettera f), dell’articolo 2), bensì quello “sostanziale” dell’incidenza della condanna sul rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il dipendente pubblico e la p.a.“.
 
La clausola di esclusione quindi deve essere interpretata in senso necessariamente restrittivo, e cioè può essere escluso solo chi ha commesso un reato che comporta la destituzione di diritto, come previsto dall’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957.
 
Pertanto, chi è destinatario di sentenze di condanna per reati diversi da quelli contemplati nell’art. 85  non può essere escluso da una procedura concorsuale. 

L’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957

L’impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita 104;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Salvo quanto previsto nell’art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall’art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia 105 106 107.

La nostra vittoria

Il semplice rinvio a giudizio, in assenza di una sentenza di condanna definitiva, non può giustificare la mancata assunzione presso un ente pubblico, a seguito di vittoria di un concorso!

È quanto stabilito dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, in favore di un nostro ricorrente che, dopo aver proficuamente superato tutte le prove del Concorso pubblico 2736 RIPAM, si è visto negare il proprio diritto all’assunzione.

Nei fatti, in particolare, il ricorrente è stato inizialmente assegnato al MEF, che però, successivamente, ha rifiutato l’assunzione dopo aver riscontrato l’esistenza di un procedimento penale a suo carico e, quindi, ha considerato la sua posizione incompatibile con le funzioni da assegnare al personale da assumere nel profilo professionale bandito.

In effetti, il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, aveva un procedimento penale pendente a suo carico in primo grado, che ha correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione.

Secondo il Giudice, in realtà, il diniego all’assunzione si pone in violazione con il principio di presunzione di non colpevolezza, su cui si basa il nostro ordinamento, direttamente derivato, oltre che dai principi costituzionali, anche dalle fonti sovra-nazionali (come la Cedu) e, peraltro, sancito anche nel bando di concorso. In tal modo, infatti, l’Amministrazione ha anticipato una condanna che, in verità, non è mai pervenuta.

Pertanto, nella sentenza il Giudice ha condannato le Amministrazioni a procedere immediatamente all’assunzione del ricorrente. In aggiunta, il Giudice ha anche sancito il diritto del nostro cliente a ricevere lo stesso trattamento dei colleghi assunti per tempo, e quindi le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire a far tempo dal momento dell’assunzione.

Se anche tu sei stato escluso da un concorso in virtù di un procedimento penale pendente (o non sei stato assunto per lo stesso motivo), puoi proporre ricorso, contestando l’esclusione e ottenendo, quindi, l’ammissione alle successive fasi concorsuali, nonché il risarcimento del danno, consistente nelle mancate retribuzioni che avresti dovuto percepire sin dal momento dell’assunzione. Contatta subito il nostro staff legale raccontandoci il tuo caso.

Quali sono i reati penali?

Un reato è un comportamento che, in base alla legge, è considerato illegale e punibile con sanzioni penali, come la detenzione o l’imposizione di una multa. Un reato penale costituisce una violazione della legge che viene perseguita dalle autorità competenti attraverso un procedimento penale che può portare a un processo e a una sentenza di condanna o assoluzione.
 

Possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:

  • Delitti contro le persone, che includono omicidio, lesioni personali, stalking, violenza sessuale, rapina, furto con violenza.
  • Delitti contro il patrimonio, che includono furto, rapina, estorsione, ricettazione, frode, truffa.
  • Delitti contro la pubblica amministrazione, che includono corruzione, abuso d’ufficio, peculato, falsità in atti pubblici.
  • Delitti contro la sicurezza pubblica, che includono terrorismo, traffico di droga, detenzione di armi illegali.
  • Delitti contro la moralità pubblica, che includono prostituzione, pedopornografia, turpiloquio in pubblico.
  • Altri reati, come l’incendio doloso, il danneggiamento, la violazione del copyright e dei diritti d’autore.

Quanto dura la fedina penale sporca?

Dopo aver ottenuto la riabilitazione, le conseguenze penali della condanna vengono estinte e ciò ti consente di tornare alla vita civile con una fedina penale (quasi) immacolata.

Il diritto alla riabilitazione può essere esercitato dopo aver scontato la pena per la quale si è stati condannati. In generale, la richiesta può essere presentata dopo 3 anni dalla fine della pena, dopo 8 anni se si è recidivi e dopo 10 anni se è stata dichiarata l’abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere.

Per poter fare richiesta di riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta e aver pagato le spese processuali e gli obblighi risarcitori dovuti alle vittime o ai danneggiati dal reato.

Siamo sempre pronti a tutelare i tuoi diritti! Clicca su INIZIA e compila il form, sarai ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



10/05/2023

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