
Per i giudici sarebbe irragionevole, per i militari che aspirano al passaggio in ruolo, precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell'accertamento penale.
Illegittima l’esclusione con procedimento penale in corso
Un militare dell’Esercito italiano, dopo aver svolto la ferma quadriennale e la rafferma biennale, aveva chiesto di transitare in servizio permanente effettivo, così come previsto dall’art. 704 del Codice dell’ordinamento militare.
A seguito di un controllo la Commissione esaminatrice lo ha però escluso dalla procedura in quanto lo stesso risultava in quel momento imputato in un procedimento penale.
Non ritenendo corretta la sua esclusiome, ha presentato ricorso evidenziando che l’immissione in servizio permanente, a seguito di ferma quadriennale, non è assimilabile al concetto di reclutamento, per cui non potrebbero applicarsi i requisiti di cui all’art. 635 Com, tra cui, per l’appunto, il non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ebbene, all’esito del secondo grado di giudizio, il Giudice d’appello ha accolto le censure mosse dal ricorrente e ha rilevato che “sarebbe irragionevole, per i militari che “aspirano al passaggio in ruolo, precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale” ed ha, in definitiva, accolto l’appello e riammesso il candidato alla procedura selettiva.
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19/12/2022