Concorsi, no all’esclusione per precedenti condanne penali

condanne penali, ragazzi che stanno partecipanno a un concorsi

L'esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per precedenti penali è illegittima. Se vuoi partecipare a un concorso pubblico, scopri cosa fare in caso di condanne penali

Condanne penali e concorsi, la decisione dei giudici

È illegittima l’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per precedenti condanne penali. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, nella recente sentenza del 1 febbraio 2023, n. 1132, con la quale, infatti, ha chiarito che la mera esistenza di una sentenza di condanna non può giustificare, di per sè, un provvedimento di esclusione, in quanto lo stesso deve comunque essere giustificato e ampiamente motivato.
 
In particolare, si legge nella sentenza che “il parametro di riferimento di tale valutazione non avrebbe dovuto essere quello “formale” della ostatività ex lege della condanna alla costituzione del rapporto di impiego (come nel comma 1, lettera f), dell’articolo 2), bensì quello “sostanziale” dell’incidenza della condanna sul rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il dipendente pubblico e la p.a.“.
 
La clausola di esclusione quindi deve essere interpretata in senso necessariamente restrittivo, e cioè può essere escluso solo chi ha commesso un reato che comporta la destituzione di diritto, come previsto dall’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957.
 
Pertanto, chi è destinatario di sentenze di condanna per reati diversi da quelli contemplati nell’art. 85  non può essere escluso da una procedura concorsuale. 

L’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957

L’impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita 104;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Salvo quanto previsto nell’art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall’art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia 105 106 107.

Quali sono i reati penali?

Un reato è un comportamento che, in base alla legge, è considerato illegale e punibile con sanzioni penali, come la detenzione o l’imposizione di una multa. Un reato penale costituisce una violazione della legge che viene perseguita dalle autorità competenti attraverso un procedimento penale che può portare a un processo e a una sentenza di condanna o assoluzione.
 

Possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:

  • Delitti contro le persone, che includono omicidio, lesioni personali, stalking, violenza sessuale, rapina, furto con violenza.
  • Delitti contro il patrimonio, che includono furto, rapina, estorsione, ricettazione, frode, truffa.
  • Delitti contro la pubblica amministrazione, che includono corruzione, abuso d’ufficio, peculato, falsità in atti pubblici.
  • Delitti contro la sicurezza pubblica, che includono terrorismo, traffico di droga, detenzione di armi illegali.
  • Delitti contro la moralità pubblica, che includono prostituzione, pedopornografia, turpiloquio in pubblico.
  • Altri reati, come l’incendio doloso, il danneggiamento, la violazione del copyright e dei diritti d’autore.

Quanto dura la fedina penale sporca?

Dopo aver ottenuto la riabilitazione, le conseguenze penali della condanna vengono estinte e ciò ti consente di tornare alla vita civile con una fedina penale (quasi) immacolata.

Il diritto alla riabilitazione può essere esercitato dopo aver scontato la pena per la quale si è stati condannati. In generale, la richiesta può essere presentata dopo 3 anni dalla fine della pena, dopo 8 anni se si è recidivi e dopo 10 anni se è stata dichiarata l’abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere.

Per poter fare richiesta di riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta e aver pagato le spese processuali e gli obblighi risarcitori dovuti alle vittime o ai danneggiati dal reato.

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16/03/2023

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