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Concorsi pubblici, quale diploma può considerarsi valido?

Sulla giusta interpretazione da dare alla norma di bando pubblico che preveda, ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso, il possesso del diploma di scuola media superiore.

Concorsi pubblici, la pronuncia del Consiglio di Stato

Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza  18 ottobre 2016 , n. 4360), in materia di pubblico impiego, con generale riferimento ai concorsi pubblici e, in particolare, a quelli riservati al personale.

I Giudici, in sostanza, spiegano quale tipologia di diploma di scuola secondaria deve considerarsi valido ai fini della partecipazione ad un concorso che lo richieda come requisito.

A tal fine, con esaustiva motivazione nella quale si riportano i principali principi giurisprudenziali, il Collegio afferma che è legittima l’esclusione di candidati che, nell’ipotesi in cui quando il bando richieda, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, siano invece in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata biennale o triennale, in quanto per tale tipologia di diploma deve intendersi soltanto quello di durata quinquennale conseguito mediante esame di maturità e che dia accesso agli studi universitari.

I Giudici supportano tale decisione ricordando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o, nella specie, anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti, in particolare, dal citato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall’art. 191, comma 6 D.Lgs. n. 297/1994.

Concorsi pubblici, i rilievi del Collegio

Ricorda, infine, il Collegio, che anche nel sistema normativo previgente qualora una norma prevedesse, per l’ammissione all’impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore, che il candidato possedesse, quale titolo di studio, il diploma d’istruzione secondaria superiore, tale titolo non era quello rilasciato da qualunque scuola cui s’acceda dopo un corso di studi medi secondari, ma solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione.

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

07/04/2022

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