I criteri di valutazione delle prove di un concorso devono essere stabiliti nella prima riunione della commissione di valutazione, ovvero prima che siano conosciute le generalità di concorrenti.
A stabilirlo il Tar del Lazio, che con sentenza n. 999 del 25 gennaio 2019, ha ribadito il principio, ormai consolidato in giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, in base al quale la commissione di valutazione degli elaborati di un concorso deve predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò deve avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti.
La predeterminazione dei criteri valutativi diventa pertanto essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico, con la conseguenza che la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione rende illegittimo l’intero procedimento.
L’art. 12 del D.P.R n. 487/1994 stabilisce infatti che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove“.
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12/02/2019