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Concorsi pubblici, obbligo di assunzione per i vincitori di concorso

prove attitudinaliSe una pubblica amministrazione bandisce un concorso e lo porta a compimento, anche se non pubblica entro i termini la graduatoria, è tenuta a riconoscere i vincitori e come tali ad assumerli. A stabilirlo i giudici amministrativi che hanno accolto i ricorsi di vincitori di concorsi non assunti dalle amministrazioni.

Capita infatti che un ente pubblico, a seguito di una selezione, non pubblichi alcuna graduatoria definitiva di merito in quanto, sussistendo il divieto di assunzione per la pubblica amministrazione, non può di fatto assumerli. I giudici amministrativi però si sono più volte espressi in favore dei candidati risultati vincitori di concorso affermando che “Stante il chiaro tenore della vincolante disposizione del bando, il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale non poteva che consistere nell’approvazione della graduatoria con contestuale dichiarazione dei vincitori. Dichiarazione, questa, che non trova ostacolo nella normativa impositiva del blocco delle assunzioni, la quale, invece inibisce la successiva costituzione del rapporto di lavoro con i soggetti dichiarati vincitori“.

Sussiste pertanto la violazione del bando tutte le volte in cui lo stesso prevede, per esempio, che “Verificata la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, con decreto assessoriale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sarà approvata la graduatoria generale di merito degli idonei e contestualmente saranno dichiarati i vincitori.

In più occasioni, vincitori di concorso non assunti hanno proposto ricorso e i giudici amministrativi hanno accolto e disposto l’assunzione. Pertanto chi si trovasse nelle stesse condizioni, ovvero avesse partecipato a un bando che non si è concluso con la nomina dei vincitori, può contattare il nostro Studio legale ricevere la dovuta tutela.

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27/03/2019

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