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Concorso Agenzia Entrate 892 Funzionari

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I Tipi di Ricorso

Due sono le tipologie di ricorso che proponiamo:

1) Collettivo: saranno inseriti i ricorrenti che potranno vantare motivi di ricorso omogenei.  L’obiettivo è quello di ottenere il passaggio in sovrannumero alla seconda prova. Il costo è di 200 euro. L’adesione a tale azione non ha alcun tipo di limitazione: tutti, indipendentemente dal punteggio o dalla giornata di test, potranno aderire!.

2) Singolo: oltre ai motivi già contenuti nel collettivo, saranno inseriti i motivi personali che solo singolarmente potranno essere vantati dinnanzi al Tar (ad esempio annullamento della prova, disconoscimento del proprio punteggio ecc.). Il costo è di 1500 euro. L’obiettivo è quello di ottenere il passaggio in sovrannumero alla seconda prova.


Ecco la normativa sulla quale si basa una parte del nostro ricorso.

La Normativa sui Concorsi Pubblici

Come già accennato, per tutelare i propri diritti è innanzitutto necessario conoscere le “fonti” dalle quali tali diritti nascono.

Il nostro legislatore, salvo poche deroghe, ha demandato la disciplina dei concorsi pubblici ad un’unica e generale normativa di riferimento: il DPR 487/94.

Il DPR 487/94, meglio conosciuto come “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua della stella polare per i vecchi marinai: è l’unico punto di riferimento che ogni candidato non dovrà mai perdere di vista quando starà per affrontare un concorso pubblico.

Lo stesso Consiglio di Stato ha ribadito infatti più volte che i principi codificati nel D.P.R. 487/94 sono irrinunciabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche “appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011, Rg 04394/10).

Tale decisione del Consiglio di Stato fuga ogni dubbio in ordine alla applicabilità della normativa citata al concorso in oggetto (sul punto, infatti, vi è stata una disputa giurisprudenziale che riteniamo possa considerarsi risolta proprio da tale pronuncia).

E allora passiamo in rassegna gli articoli più importanti del Decreto che, inderogabilmente, dovrebbero applicarsi al nostro Concorso.

Articolo 3 DPR 487/94: Bando di concorso.

1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell’amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica .
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande
nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , così come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l’amministrazione interessata dispongono in ogni
momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti 4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di
preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in
relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo
l’accoglimento, secondo l’ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Questo articolo dispone quali sono gli elementi essenziali di ogni bando di concorso. Di particolare importanza il comma 2 che dispone che in ogni bando/avviso devono essere indicatele materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali”.

Articolo 7 DPR 487/94: Concorso per esame.

1.I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove
scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono
espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l’ammissione al colloquio i
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da
aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione .
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Questo articolo risulta essenziale in quanto, come avrete potuto leggere, nel pubblico impiego la soglia dell’idoneità nelle prove scritte è fissata in 21/30 ( e non in 24 come erroneamente indicato nel nostro caso). Elevare la soglia da parte dell’Amministrazione significa sbarrare ingiustificatamente l’accesso ai successivi gradi del concorso. Alla luce poi della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti pare altresì illegittima la previsione del bando che prevede, per il passaggio alla seconda prova, non solo il raggiungimento di 24 punti ma anche che i candidati “rientrino in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono”. Il contingente da assumere è infatti pari a 892 unità (da suddividere per le varie graduatorie regionali) per cui l’interdizione alla partecipazione alla seconda prova dei candidati che hanno riportato l’idoneità, tanto secondo la previsione legislativa quanto secondo quella del bando, costituisce ulteriore profilo di illegittimità. In tal senso, le pronuncie del Tar Lazio decreto monocratico dell’8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell’8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell’8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013. In particolare, sempre il Tar Lazio ha avuto modo di precisare: “a causa dell’irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l’Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l’eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell’ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l’operato dell’Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l’accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (Tar Lazio, III bis, sent.327 dell’11 gennaio 2014).

Articolo 13 DPR 487/94: Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice.

Con questo comma, il legislatore impone il divieto di comunicare con altri concorrenti o con terzi.

Il divieto di comunicare con terzi si estrinseca nel divieto assoluto di dotarsi di apparecchiature elettroniche (smartphone, tablet, ipod, smartwatch ecc.) che possano fare interagire il candidato con fonti esterne. Tale evenienza, qualora si verificasse, porterebbe infatti ad una irrimediabile compromissione della regolarità del concorso.

Articolo 14 DPR 487/94: Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una
grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere
all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione
esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da
questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell’ufficio periferico al presidente della commissione dell’amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

Essenziale risulta essere, quindi, l’articolo 14. Al suo interno, infatti, sono contenute tutte quelle norme di sicurezza che il legislatore ha previsto a garanzia di un concorso regolare e privo di brogli.
Risulta, pertanto, immediatamente centrale il comma 2 che enuncia un semplice obbligo che la Commissione deve rispettare: far imbustare e sigillare la scheda risposte e la scheda anagrafica ai concorrenti all’atto della consegna. Qualsiasi concorso che non osservi tale norma è, difatti, considerato illegittimo dal Giudice Amministrativo. L’imbustamento è, in concreto, l’unico strumento di salvaguardia che garantisca che la scheda con le risposte non venga alterata/scambiata in danno o vantaggio di qualcuno e, al contempo, garantisce l’anonimato dell’autore del test. In particolare, proprio sulla violazione dell’anonimato il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che “ realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che la sua indefettibilità in concreto” (infra multis Consiglio di Stato, n . 3743/2013). Ed ancora, è stato autorevolmente confermato che l’anonimato riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, rappresentando “il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione”(Consiglio di Stato, Ad. Plen. nn. 26-27-28/2013).

II PARTE

Principali illegittimità e violazioni di legge riscontrati nel bando e durante lo svolgimento delle prime giornate di concorso

Rappresentate le principali norme di riferimento, passiamo ad analizzare le principali storture che sono ravvisabili nel bando e nella procedura sin qui svolta.

1) in violazione dell’articolo 3 del DPR 487/94, non sono state previamente indicate dall’Amministrazione le materie e, soprattutto, la tipologia e il numero delle domande che sarebbero state oggetto della prova. Tale fatto, oltre a violare la par condicio tra concorrenti ha causato un’irrimediabile violazione di legge;

2) in violazione dell’articolo 7 del DPR 487/94, il bando ha previsto che a passare alla seconda prova siano “i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono”. Anche in questo caso si appalesa una chiara violazione del disposto normativo.

3) in violazione dell’articolo 14 del DPR 487/94, non è stata predisposto l’imbustamento né della scheda risposte né della scheda anagrafica. Questo modus procedendi mette a rischio la genuinità della scheda risposte e viola il principio dell’anonimato.

4) mancato controllo, a mezzo di idonea strumentazione tecnica (metal detector o personale di sicurezza qualificato), del possesso di dispositivi elettronici atti a comunicare con l’esterno e/o accedere alla rete web. Ed infatti, durante la procedura è stato semplicemente chiesto di depositare i cellulari in una apposita busta sul proprio tavolo. Nulla vieta, pertanto, di celare ad esempio uno smartphone (magari nascondendolo sotto il banco) ed utilizzarlo dolosamente durante la prova.

N.B. queste sono solo una parte di illegittimità riscontrate, altre (forse ancora più gravi) sono attualmente al vaglio del nostro studio…

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