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Concorso Ars, limite d’età e voto diploma illegittimi

Pubblicato il bando di concorso Ars, per esami, per 21 posti di Coadiutore Parlamentare. Tra i requisiti previsti, il limite d'età e il voto di diploma. Ecco come contestarli!

Il concorso Ars

Lo scorso 31 marzo è stato pubblicato il Bando di concorso, per esami, per l’assunzione di 21 coadiutori Parlamentari.

Tra i requisiti di partecipazione alla selezione è stato previsto il limite di età fissato a 45 anni, nonché, il limite di voto di diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o 80/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente (art. 2, lett. b) e c)

Entrambi i requisiti concorsuali sono illegittimi e il nostro Studio legale proporrà due ricorsi per far ammettere chi, a causa di tali restrizioni, non può parteciparvi.

Il Concorso Ars prevede le seguenti prove di esame:

  • a) una prova tecnica di idoneità stenografica manuale;
  • b) una prova tecnica di dattilografia;
  • c) due prove scritte;
  • d) prove orali e tecniche.

Il limite d’età

Per quanto riguarda il limite d’età il Testo unico delle Norme Regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale statuisce che: “l’età per partecipare ai concorsi non può essere inferiore ai 18 anni né superiore ai 41 anni. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per gli appartenenti al ruolo dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana”.

Ai sensi, invece, dell’art. 3, comma 6, L. 127/1997: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.

Ma vi è di più, non è solo la legge italiana o quella regolamentare a vietare limitazioni di età nei concorsi nella pubblica amministrazione. Anche la Corte Ue ha ritenuto sproporzionato il limite massimo di età per partecipare a un concorso pubblico se le funzioni da svolgere non richiedono capacità fisiche specifiche che lo giustifichino.

La base normativa UE è quella costituita dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che fissa il divieto di discriminazione fondato sull’età e dalla direttiva 2000/87/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Pertanto, in merito alla partecipazione al Concorso Ars, l’Amministrazione non avrebbe, dunque, dovuto includere un limite di età.

Voto di diploma

Per quanto concerne, invece, il limite di voto per la partecipazione al Concorso, il Testo unico dell’ARS all’art. 14 prevede che: “per l’accesso alla Carriera dei Coadiutori parlamentari è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale”.

In base al dato normativo non è, dunque, previsto un voto minimo, quale soglia di sbarramento per la partecipazione al concorso, essendo sufficiente il solo possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ma vi è di più, con la legge delega n. 124/2015 all’articolo 17 punto d) è stata abolita la possibilità di inserire all’interno dei bandi di concorso uno sbarramento per voto.

Questo significa che nei concorsi pubblici il voto non può essere considerato un requisito fondamentale per la partecipazione.

A tal proposito è stato affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà”.

Secondo i giudici amministrativi, l’introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, di per sé, un indice attendibile della preparazione del candidato, in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili tali da non giustificare alcuna restrizione di sorta, almeno nel caso in cui tale votazione non sia strettamente necessaria alle particolari qualifiche da ricoprire all’esito della selezione.

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13/04/2023

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