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Concorso CPI, illegittimità e domande errate

Ci risiamo, anche in questa occasione Ripam è incorsa in errore. È oramai noto che sono rimasti numerosi posti vacanti per il «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia».

Ciò è dipeso preliminarmente da una erronea valutazione dei titoli di laurea in possesso dei candidati, che conseguentemente non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso. Come se ciò non bastasse, in occasione della prova scritta per il profilo SML (specialista mercato del lavoro) sono state somministrate delle domande errate che hanno comportato una erronea attribuzione del punteggio per la prova scritta.

Errata Valutazione titoli: discriminazione per coloro che possiedono la laurea a ciclo unico

Anche in quest’occasione l’amministrazione ha errato nell’attribuire il punteggio per i titoli in possesso dei candidati.

Il bando di concorso all’art. 6, comma 1, lett. A2), dispone l’attribuzione di:

• 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell’ammissione al concorso.

• 0,50 per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l’ammissione al concorso;

Da ciò ne consegue una enorme disparità di trattamento a danno di chi possiede un titolo di laurea a ciclo unico e conseguentemente la mancata ammissione alla prova scritta del concorso. Infatti chi ha una laurea con un percorso 3+2 si vedrà riconosciuto 1 punto complessivo, oltre al punteggio derivante da voto di laurea. Mentre chi ha conseguito una laurea a ciclo unico o vecchio ordinamento si è visto attribuire solo 0,5 punti, perché il titolo in possesso non è “ulteriore”.

I giudici si sono già espressi ritenendo che   “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”.

Domande errate – CPI cat. D, profilo SML

In occasione della prova scritta del concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego in Sicilia, categoria D, profilo professionale SML, molti ci hanno segnalato la presenza di diverse domande errate, di seguito riportate:

La disposizione di cui sopra è stata abrogata.

La domanda ammette più opzioni di risposta corrette. Anche in questo caso i La giurisprudenza è ormai pacifica e ritiene che nei quesiti a risposta multipla l’amministrazione deve somministrare un ventaglio di risposte che comprenda una ed una sola risposta incontrovertibilmente corretta! Non lascia dunque alcun spazio alle ambiguità e ha, in diverse occasioni, imposto all’amministrazione di attribuire il punteggio legittimamente spettante per il quesito corretto e la detrazione della penalità attribuita.

Anche questa domanda ammette più opzioni di risposta corrette, ovvero sia 15 che 16 anni compiuti.

Poi ancora:

59 – Ai sensi dell’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di:

  • 100 dipendenti
  • 50 dipendenti
  • 30 dipendenti

Anche in questo caso la domanda risulta ingannevole ed ambigua in quanto ammette più opzioni di risposta. Infatti inserendo tra le possibilità di scelta il numero “30” che è al di sotto della quota minima di “50” indicata dal legislatore, in entrambi i casi la stipulazione della convenzione non può riguardare più di 1 lavoratore.

Non ho superato la prova scritta/non sono stato ammesso alla prova scritta, che fare?

Se non sei stato ammesso alla prova scritta per una erronea valutazione dei titoli, hai tempo fino al 9 luglio per ricorrere avverso tale illegittimità.

Se invece nel tuo questionario hai trovato delle domande errate, non esitare a contattarci! Il tuo interesse a ricorrere, qualora non fossi idoneo a causa dei quesiti erronei somministrati, decorre dal momento in cui hai preso visione dell’esito della prova. Se invece sei idoneo, devi attendere la pubblicazione della graduatoria di merito.

Clicca su INIZIA per ricevere informazioni sul ricorso e parlare con un nostro consulente



04/07/2022

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