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Concorso Ministero della Giustizia, quesito annullato: nostra vittoria al Tar!

Il Tar Lazio ha accolto il nostro ricorso e disposto l’annullamento del quesito sul numero di fasi del procedimento di revisione costituzionale, somministrato nella prova scritta del concorso Data Entry per 5410 posti al Ministero della Giustizia.

Concorso Ripam 5410 Ministero della Giustizia

Il concorso, finalizzato all’assunzione di 5410 unità al Ministero della Giustizia, sta per concludersi. Lo scorso 23 settembre sono state pubblicate sul sito di Ripam le graduatorie dei vincitori. La convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, è stata dal 12 al 20 ottobre, presso la Corte d’Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L’immissione in servizio è stata svolta a partire dal 21 novembre.

Purtroppo, la prova scritta è stata viziata dalla presenza di domande errate e, proprio nei giorni scorsi, i giudici del Tar hanno accolto i nostri ricorsi riguardanti uno dei quesiti che era stato contestato da molti candidati che non avevano selezionato la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione.

Contestare un quesito consente al candidato di ottenere l’aggiornamento del proprio punteggio ed entrare in graduatoria, qualora avesse ottenuto un punteggio vicino alla soglia di idoneità, o migliorare la propria posizione e ottenere l’assunzione o un miglior piazzamento in caso di futuri scorrimenti.

Domanda errata annullata dal Tar

Nella domanda annullata, i candidati avrebbero dovuto individuare il numero di fasi del procedimento di revisione costituzionale. Tra le opzioni mancherebbe però la risposta esatta!

La domanda annullata è:

Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?

  • Tre
  • Cinque
  • Quattro

Scrivono i giudici: “Secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei (opzione non presente nel quesito). In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta”.

In particolare, il Tar ha chiarito che“la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali”, in quanto, “a parte l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (…) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione”.

Conseguentemente, “secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.

Il nostro studio legale è da anni in prima linea per garantire ai candidati tutela avverso le ingiustizie che possono derivare dai concorsi pubblici. Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



08/03/2023

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