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Concorso per 400 direttori di Giustizia, valutazione titoli illegittima: al via il ricorso

400 direttoriLa valutazione titoli del concorso per 400 direttori indetto dal Ministero di Giustizia, giunto adesso alla fase orale, è illegittima in quanto non tiene conto della doppia professione e penalizza chi è in possesso di più titoli.

Da bando, viene infatti richiesto il possesso aggiuntivo di almeno uno dei seguenti titoli:

  1. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, per almeno cinque anni, senza demerito;
  2. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
  3. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
  4. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado;
  5. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie giuridiche;
  6. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni;
  7. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
  8. avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Si tratta di titoli specifici con durate minime prefissate. Nonostante gli anni aggiuntivi, oltre la durata minima, danno diritto all’attribuzione di un punteggio, questi non vengono calcolati in maniera corretta.

In altre parole, se un avvocato è iscritto all’albo da 10 anni, gli verranno conteggiati solo 5 anni ai fini del punteggio aggiuntivo, poiché i primi cinque rientrano di fatto tra i requisiti obbligatori. Ma se inoltre ha svolto attività lavorativa per 10 anni presso un ente pubblico, non gli varranno calcolati tutti e 10 gli anni, ma solo i 5 in più rispetto a quelli richiesti.

Poiché, per la partecipazione è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli aggiuntivi, i candidati che posseggono più titoli dovrebbero poter sfruttare il primo per l’accesso e gli altri solo ai fini dell’attribuzione del punteggio, in maniera piena e non solo per gli anni oltre quelli richiesti.

Per tale ragione, riteniamo che chi sia in possesso di più titoli aggiuntivi può proporre ricorso per ottenere la piena attribuzione del punteggio per gli anni svolti in altre professioni.

Per contattare il nostro staff legale e ottenere la correzione del proprio punteggio invia una mail a [email protected]

28/01/2021

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