Escluso dal concorso per 1.188 allievi agenti di Polizia per aver riferito di aver fatto uso in passato di sostanze psicoattive, ovvero di cannabis. Il Tar accoglie il nostro ricorso e riammette il candidato al concorso!
Escluso per pregresso uso di cannabis
Se un candidato dichiara il pregresso uso di sostanze stupefacenti o alcool in sede concorsuale non può essere escluso in maniera automatica dal concorso per l’accesso alle forze armate e di polizia. Non è la prima volta infatti, che un candidato riferisce alla commissione di aver fatto uso, seppur in passato e in maniera sporadica, di sostanze psicoattive, come la cannabis, e di vedersi escluso dal concorso.
L’ultimo caso riguarda un candidato che stava partecipando al concorso per 1.188 allievi agenti di Polizia e, durante gli accertamenti psicofisici, ha riferito un episodico utilizzo di cannabis in adolescenza. Nonostante questo, la commissione ha deciso di escluderlo dal concorso per “riferito pregresso uso saltuario di sostanze psicoattive, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M 30/06/2003, n. 198″.
La decisione del Tar
Secondo i giudici del Tar il provvedimento di esclusione va censurato per “l’irragionevole equiparazione di un singolo evento all’uso “anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive” contemplato dal punto 9 della Tabella allegata al D.M. n. 198/2003″.
Un’esclusione illegittima anche in virtù del fatto che negli esami ematochimici svolti, non sono state rilevate tracce di sostanze stupefacenti. Scrivono infatti i giudici che “l’ammissione, da parte del ricorrente, di un consumo episodico di cannabis in adolescenza non integri i presupposti dell’uso “anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive”, assunto a fondamento dell’esclusione dal concorso, in applicazione del citato D.M. n. 198/2003, in quanto non sussiste alcuna evidenza né dell’utilizzo – attuale o, comunque, recente – di droghe né una particolare gravità dei comportamenti tenuti nella fase adolescenziale,
sintomatica di una possibile devianza del ricorrente ovvero dell’instaurazione di contatti con il mondo della criminalità, tale non potendo essere considerata la circostanza riferita in sede concorsuale, che, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, non può, da sola, giustificare una valutazione di inaffidabilità del ricorrente e precludergli, così, il suo impiego in polizia”.
Per tale ragione, i giudici hanno accolto il nostro ricorso e disposto la riammissione del ricorrente alle successive fasi del concorso!
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28/11/2023