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Concorso Vigili del fuoco: illegittimo lo sbarramento di 200 posti

3july08 bishop--- FIRE--- An Elyria Firefighter siloueted by the flames of the former General Industries building.La Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato il 23 dicembre l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di Funzionario amministrativo-contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’elenco dei candidati ammessi è costituito dai soggetti che hanno superato la prova preselettiva disposta dall’amministrazione in ragione dell’elevato numero di partecipanti alla selezione.

A tal proposito, il bando di concorso ha previsto all’art. 7 che “la prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi).

Quest’ultima previsione è, tuttavia, neutralizzata dal successivo enunciato che blocca, di fatto, il numero dei candidati ammessi alle prove orali a “venti volte i posti messi a concorso”.

Viene, pertanto, stabilito da un lato un voto minimo di accesso alle prove pari a 6/10 (in linea con quanto previsto dal decreto sui pubblici concorsi) e dall’altro, uno sbarramento di 200 posti oltre ai quali i candidati non sono considerati idonei a continuare la selezione.
Il numero di ammessi, pari a 200 unità, è di poco ampliato in quanto il bando prevede che “sono ammessi alle prove d’esame concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi”.

Su questi presupposti il 23 dicembre è stato pubblicato l’elenco di 270 candidati risultati idonei. 
Il punteggio minimo che, di fatto, permetterà a tali candidati di continuare le successive fasi concorsuali si è fermato a 39/40.
Pertanto, anche in virtù delle nostre vittorie in Consiglio di Stato (Leggi l’articolo), riteniamo che la prova concorsuale possa ritenersi viziata in quanto la soglia di sbarramento formatasi (39/40), è esageratamente alta.
Invero, il contingentamento inserito nel bando (10 volte il numero dei posti), oltre ad essere illegittimo per contrasto col Testo Unico contenente la disciplina per l’accesso al pubblico impiego, e con la ratio dell’ articolo 7 del D.P.R. n. 487/94, ha costretto i candidati a dover ottenere un punteggio di gran lunga superiore a 6/10 (in realtà è stato necessario raggiungere un punteggio pari a più di 9/10!)

A ben vedere, così come affermato da copiosa giurisprudenza amministrativa, emerge chiaramente la volontà del legislatore di attribuire allo strumento della preselezione la funzione di strumento di verifica dell’idoneità assoluta dei candidati a sostenere la prova successiva, garantendo l’accesso alle successive fasi concorsuali a tutti coloro i quali siano risultati sufficientemente preparati.

Pertanto, sulla base delle suddette ipotizzate censure, stiamo predisponendo un’azione legale volta all’ammissione alla successiva fase concorsuale per tutti i soggetti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10.

Per scaricare i moduli di adesione al ricorso clicca qui

Per qualsiasi segnalazione scrivi nella nostra sezione, “Raccontaci il tuo caso”.

Articolo a cura del Dott. Ciro Catalano

14/01/2016

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