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Condominio, quando l’utilizzo di candeggina diventa reato

Condominio, quando l’utilizzo di candeggina diventa reato

condominio (1)I rapporti tra condomini all’interno del condominio non sono sempre “tranquilli”. Da un punto di vista giurisprudenziale, dal condominio emergono tantissime fattispecie degne di nota. Spesso, alcune vicende sono davvero curiose e singolari.

Condominio, la sentenza della Cassazione

Come quella sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 41726/2016. L’utilizzo di detersivi, in particolare la candeggina, è idoneo ad integrare il reato di cui all’articolo 674 c.p. (getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro“), qualora da tale condotta possa derivare ad altri soggetti una molestia od offesa.

Nel caso di specie, l’utilizzo eccessivo di detersivi corrosivi ha determinato la condanna di una signora per il reato di cui all’art. 674 c.p..

Condominio, il reato che si configura nella vicenda descritta

condominioAffinché sussista la fattispecie delittuosa sopra citata, non è richiesto il verificarsi di un effettivo nocumento a terzi, essendo sufficiente e necessario che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva e realizzi una situazione di pericolo di offesa al bene.

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, i testimoni indotti della parte civile e i rilievi fotografici concernenti la coloritura del pavimento hanno fatto emergere con certezza la colpevolezza dell’imputata.

I testimoni, in particolare, hanno puntato il dito contro gli odori forti e gli episodi di lacrimazione degli occhi.
Per i giudici, dunque, la condotta molesta in questione è stata permanente e posta in essere con consapevolezza,dato che la signora condannata conosceva il disagio della persona offesa e la durata pluriennale dell’esposizione di questa alle emissioni.

29/08/2016

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