Condominio, quando l’utilizzo di candeggina diventa reato
I rapporti tra condomini all’interno del condominio non sono sempre “tranquilli”. Da un punto di vista giurisprudenziale, dal condominio emergono tantissime fattispecie degne di nota. Spesso, alcune vicende sono davvero curiose e singolari.
Condominio, la sentenza della Cassazione
Come quella sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 41726/2016. L’utilizzo di detersivi, in particolare la candeggina, è idoneo ad integrare il reato di cui all’articolo 674 c.p. (getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro“), qualora da tale condotta possa derivare ad altri soggetti una molestia od offesa.
Condominio, il reato che si configura nella vicenda descritta
Affinché sussista la fattispecie delittuosa sopra citata, non è richiesto il verificarsi di un effettivo nocumento a terzi, essendo sufficiente e necessario che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva e realizzi una situazione di pericolo di offesa al bene.
Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, i testimoni indotti della parte civile e i rilievi fotografici concernenti la coloritura del pavimento hanno fatto emergere con certezza la colpevolezza dell’imputata.
29/08/2016