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Contratto a termine reiterato? Illegittimo! Ottieni il risarcimento del danno!

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Risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine fino a 24 mensilità! Leggi l'articolo per saperne di più!

Risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine fino a 24 mensilità!

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 217 del 16 settembre 2024) il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza le misure finalizzate a prevenire l’abuso di contratti a tempo determinato (anche nel settore dell’istruzione e degli enti pubblici di ricerca).

Sotto quest’ultimo punto di vista, il provvedimento in esame (art. 12) introduce alcune importanti modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il decreto, in particolare, si focalizza sulla misura del risarcimento dovuto “nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato determinando una «misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto

Pertanto, ad oggi, in linea con quanto già riconosciuto in sede giurisprudenziale, è possibile chiedere al giudice il riconoscimento di una indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Nel determinare il quantum esatto dell’indennizzo, i Giudici dovranno fare riferimento al parametro della “gravità della violazione” valutata in funzione del numero e della durata dei contratti a termine che si sono succeduti tra dipendente e pubblica amministrazione.

Tale diritto spetta anche al personale scolastico precario (docenti, personale educativo ed A.T.A) che abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36 mesi su posti vacanti e disponibili.

Pertanto, tutto il predetto personale che abbia prestato servizio su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro competente al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

L’azione giudiziaria è di natura individuale e non collettiva, ed è finalizzata alla quantificazione del danno subito dal personale precario individuato in maniera reiterata a svolgere il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.

A una settimana dal deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Ue per l’abuso dei contratti a termine recentemente avviato dalla Commissione Europea, cominciano ad arrivare le prime sentenze dei tribunali del lavoro con importanti indennizzi a favore dei precari che hanno presentato ricorso. Il riferimento è in particolare al Tribunale di Enna che, con la recentissima sentenza n. 471/2024, ha applicato per la prima volta il decreto-legge Salva Infrazioni 2024, così radddoppiando da 12 a 24 mensilità il risarcimento massimo riconoscibile in Italia e garantendo all’insegnante ricorrente ben 14 stipendi, per un indennizzo totale a suo favore di circa 32.000 euro!

Trattasi un precedente che pone un cambiamento significativo che avrà certamente ripercussioni positive per i diritti dei docenti.

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04/11/2024

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