- Congedo straordinario – per un periodo non superiore a 15 giorni – per la chiusura degli asili e delle scuole per i minori di età non superiore a 12 anni (il limite di età non si applica in caso di figli con handicap).
A chi spetta?
a) genitori lavoratori dipendenti del settore privato congedo con indennità pari al 50% della retribuzione;
b) genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS congedo con indennità per ciascuna giornata indennizzabile;
c) genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS congedo con indennità per ciascuna giornata indennizzabile, commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge;
d) genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico congedo con indennità.
Quali sono i limiti?
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori del nucleo familiare a condizione che uno dei genitori non sia già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (sospensione o cessazione dell’attività lavorativa) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Congedo straordinario per i figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni.
A chi spetta?
Ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato(a condizione che nel medesimo nucleo non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore), senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Bonus Baby sitter pari a 600 euro in alternativa al congedo straordinario.
A chi spetta?
a) In alternativa al congedo straordinario le stesse categorie di lavoratori sopramenzionate possono richiedere un bonus pari a 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting;
c) per il personale medico sanitario pubblico o privato il bonus è pari a 1000 euro.
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