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Coronavirus – Decreto Cura Italia, Misure previste per imprese e aziende

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”28538″ img_size=”full”][vc_custom_heading text=”Le misure previste per imprese e aziende” font_container=”tag:h1|text_align:center|color:%230c6da3″ google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:900%20bold%20regular%3A900%3Anormal”][vc_column_text]Imprese e aziende – Gli ammortizzatori sociali

  • I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemologica covid-19 possono presentare domanda di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo di nove settimane.
  • Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Per godere della misura i lavoratori devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro che richiede la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
  • Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di nove settimane.
  • I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di nove settimane.
  • Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Imprese e aziende – Le misure a sostegno della liquidità’

  • Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, per la durata di 9 mesi, è ampliato il Fondo Centrale di Garanzia con cui si mira ad assicurare i finanziamenti concessi dagli istituti di credito nella misura dell’80% dell’importo richiesto. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per ogni singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.
  • Per le imprese è sospeso il piano di rimborso delle rate di mutui e dei finanziamenti in scadenza prima del 30 settembre 2020. La sospensione vige fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
  • Per le imprese i finanziamenti agevolati concessi dal Fondo istituito presso il Mediocredito Centrale possono essere sospesi per un periodo di 12 mesi.
  • Per le imprese è istituito un credito d’imposta in caso di cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti vantati nei confronti dei debitori inadempienti. Sono garantiti prestiti dallo Stato.
  • Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 50%, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000,00.
  • Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo pagato in relazione ad immobili catastati rientranti nella categoria c/1.

Imprese e aziende – Sospensione adempimenti e versamenti

  • Per le imprese sono sospesi fino al 30 aprile i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020.
  • Per le imprese sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle ritenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.
  • Per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA, nonché quelli relativi ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020.
  • Per le imprese sono sospesi i versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento emessi dai comuni. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  • Per le imprese è sospeso il termine di scadenza della rottamazione delle cartelle di pagamento. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020.

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