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Coronavirus – Decreto Cura Italia, Misure previste per i lavoratori

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  • Per i lavoratori del settore privato in quarantena, questo periodo è equiparabile al periodo di malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del comporto. E’ necessario che il periodo di quarantena sia certificato dal medico curante.
  • Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti disabili con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.;
  • Per quei settori produttivi in cui il lavoro agile (smart working) è compatibile con la prestazione, è riconosciuto:
    a) la priorità nell’accoglimento delle istanze per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
    b) il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro che prestino nel mese di marzo lavoro presso la sede, è previsto un bonus di 100€ esentasse da rapportare ai giorni di effettivo servizio;
  • Per le seguenti categorie è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo:
    a) professionisti titolari di partiti IVA iscritti alla gestione separata INPS;
    b) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    c) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
    d) lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico;
    e) operai agricoli che hanno svolto nel 2019 almeno 50 giorni lavorativi;
    f) lavoratori dello spettacolo con almeno 30 giorni di contributi giornalieri 2019 e che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto
    Per tutti gli altri lavoratori dipendenti e autonomi non ricompresi sopra che in conseguenza dell’emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché la eventuale quota da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, verrà fissata con D.M. da emanarsi in 30 giorni.

Proroga/sospensione dei termini

  • Per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato il termine è prorogato (per le domande 2019) al 1 giugno 2020.
  • Per la presentazione delle domande di disoccupazione i termini di decadenza per la presentazione della domanda sono prorogati da 68 a 128 giorni.
  • Per la presentazione delle domande di prestazione previdenziale o assistenziale il termine decorrente dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
  • Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico sono sospesi i termini e devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020.
  • Per due mesi sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, Naspi e DisColl.
  • Dal 18 marzo 2020 per 60 giorni (dunque fino 17 maggio 2020) sono preclusi:
    a) l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e quelle pendenti sono sospese;
    b) il licenziamento per G.M.O. ex art. 3 L. 604/1966;

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