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Coronavirus – Decreto Cura Italia, tasse e mutui

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”28547″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_custom_heading text=”Le misure per tasse, mutui e finanziamenti” font_container=”tag:h1|text_align:center|color:%230c6da3″ google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:900%20bold%20regular%3A900%3Anormal”][vc_column_text]Mutui e misure di sostegno della liquidità

  • Fondo solidarietà mutui prima casa: per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, è esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino un calo del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019.
  • Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, per la durata di 9 mesi, è ampliato il Fondo Centrale di Garanzia con cui si mira ad assicurare i finanziamenti concessi dagli istituti di credito nella misura dell’80% dell’importo richiesto. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per ogni singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.
  • Per le imprese è sospeso il piano di rimborso delle rate di mutui e dei finanziamenti in scadenza prima del 30 settembre 2020. La sospensione vige fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
  • Per le imprese i finanziamenti agevolati concessi dal Fondo istituito presso il Mediocredito Centrale possono essere sospesi per un periodo di 12 mesi.
  • Per le imprese è istituito un credito d’imposta in caso di cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti vantati nei confronti dei debitori inadempienti.
  • Sono garantiti prestiti dallo Stato;
  • Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 50%, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000,00.
  • Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo pagato in relazione ad immobili catastati rientranti nella categoria c/1.

Imposte, tasse e contributi

  • Per le imprese sono sospesi fino al 30 aprile i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020.
  • Per le imprese sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle ritenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.
  • Per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA, nonché quelli relativi ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020.
  • Per le imprese sono sospesi i versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento emessi dai comuni. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  • Per le imprese è sospeso il termine di scadenza della rottamazione delle cartelle di pagamento. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020.
  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle ritenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.
  • Per i lavoratori autonomi e i professionisti con compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA, nonché quelli relativi ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020.
  • Per i lavoratori autonomi e i professionisti sono sospesi dall’8 marzo fino al 30 aprile i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o secondo un piano rateale costante a partire dal mese di maggio 2020

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