Cerca

Coronavirus, infermieri e medici: a quando la maternità?

Caro Lettore, in questo periodo particolarmente difficile, il nostro Studio legale ha deciso di fare la propria parte offrendo un servizio gratuito ai cittadini: un gruppo facebook in cui raccontiamo a modo nostro tutte le news che ruotano intorno al coronavirus. Lo faremo con trasmissioni Live, approfondimenti, guide e altri contenuti gratuiti e fruibili da tutti. Se pensi che il nostro servizio ti sia utile, iscriviti al gruppo  🔴 Coronavirus 🦠 i diritti dei cittadini

maternitàSe sei una lavoratrice (di qualsiasi tipo e con qualsiasi mansione) del comparto sanitario in gravidanza o hai partorito da poco e ti stai chiedendo se puoi continuare (o ritornare) a lavorare nonostante l’epidemia di COVID-19, questo articolo fa per te.

Premettiamo che questi costituiscono spunti di riflessione validi in generale: ogni caso, come è evidente, ha le proprie peculiarità e necessità di essere attentamente valutato. Se hai bisogno di una consulenza specifica o richiedi un’assistenza particolare non esitare a contattare il nostro studio.

La tutela della gestante e della madre sino al settimo mese di età del figlio: cosa dice la legge in generale

Con il DL.vo 26 marzo 2001 n. 151, il legislatore ha adottato il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, raccogliendo tutte le norme e gli istituti connessi alla tutela della maternità e della paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, delle lavoratrici e dei lavoratori.

In particolare la legge, in attuazione dei principi costituzionali che impongono una adeguata protezione della lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, e nei primi mesi di vita del bambino, prescrive misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici nel lavoro subordinato e in alcune specifiche attività, con il riconoscimento di diritti e facoltà alle stesse lavoratrici e correlati obblighi al datore di lavoro, a partire dall’inizio del periodo di gravidanza e sino al settimo mese di età del bambino.

In particolare al datore di lavoro, durante il periodo della gravidanza regolarmente e tempestivamente comunicatagli dalla lavoratrice e fino ai 7 mesi del bambino, è fatto espresso divieto di adibire le lavoratrici ai lavori faticosi, pericolosi, faticosi e insalubri (indicati nell’Allegato A) nonché a quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, (indicati nell’allegato B).

In aggiunta alle ipotesi di cui agli allegati A e B, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi condotta ex D.Lgs. n. 81/2008 valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (individuate nell’allegato C), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Di tale processo valutativo e del suo risultato devono essere informati le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza,  indicando anche le conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate

Nell’ipotesi di lavori pericolosi  (All. A e B) e quale conseguenza della valutazione dei rischi eseguita ex D.Lgs 81/2008, il lavoratore, quando rilevi un’attività incompatibile o un rischio per gravide, puerpere e donne in allattamento sino al 7 mese, deve:

  • modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro;
  • Adibire a mansioni diverse, anche inferiori, la lavoratrice per tutto il periodo (eccezion fatta per il periodo di astensione obbligatoria compreso tra 2 mesi prima il parto e 3 mesi successivi, in cui vige una presunzione assoluto di incompatibilità con il lavoro). Alla fine del periodo la lavoratrice ha diritto a ritornare alle mansioni della propria qualifica;
  • Nel caso tali eventualità non siano possibili, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo e fino ai 7 mesi del bambino;

In concreto e con riferimento al comparto sanitario: alcune ipotesi di attività rischiose ed incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio ed allattamento 

Senza pretesa di esaustività e a titolo meramente esemplificativo, devono essere considerati come estremamente rischiose e dunque incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio od allattamento, le seguenti situazioni:

  • L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti fisici quali radiazioni non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, sollecitazioni termiche e meccaniche, rumore superiore agli 80dBA o rumore di tipo impulsivo;
  • Condizioni di lavoro che comportino o possano comportare trasporto e sollevamento di carichi, condizioni microclimatiche estremizzate (temperato molto elevate o molto basse, umidità relativa molto elevata, lavori all’esterno che espongano alle intemperie);
  • L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti chimici, in particolare quelli contraddistinti dalle frasi di rischio R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61 o comunque classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, antimitotici, derivati del mercurio, eccetera;
  • L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti biologici e/o lo svolgimento di attività comportanti la manipolazione di MOGM o di fluidi biologici, tessuti e cellule umane infette o potenzialmente infette. In particolare va assolutamente evitata l’esposizione al virus della rosolia, al Toxoplasma Gondii, al Citomegalovirus, al virus della Varicella e dello Zoster, al Mycobacterium Tubercolosis, al Parvovirus (Quinta Malattia), ai Virus della Epatite C e B, al Virus della immunodeficienza umana (HIV);
  • Lavori su scale mobili, impalcature e ponteggi;
  • Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario;
  • Lavori in orario notturno;
  • Uso di autovetture anche come passeggero;
  • La donna, durante la gravidanza, non può svolgere attività in zone classificate ai fini radiologici o comunque essere adibita ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un milli-sievert durante il periodo della gravidanza.
  • E’ altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (articolo 8 del D.Lgs. 151/01). La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di agenti ovvero per esposizioni in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori analisi, sale parto e operatorie in genere, ecc.;

A titolo non esaustivo e meramente esemplificicativo, può considerarsi rischiosa ed incompatibile con la gravidanza, il puerperio e l’allattamento, l’attività tipica svolta nelle seguenti strutture:

  1. Radiologia (e comunque tutti i reparti in cui siano impiegati apparecchiature radiologiche)
  2. Ambulatorio prelievi
  3. Ambulatori di:
    • Pediatria
    • Psichiatria
    • Chirurgia
    • Endocrinologia
    • Odontoiatria
    • Ginecologia ed Ostetricia
    • O.R.L.
    • Medicina interna
    • Gastroenterologia
    • Neurologia e neurochirurgia
    • Urologia, Nefrologia, Dialisi
    • Oculistica
    • Medicina del Lavoro
    • Igiene e Sanità Pubblica
    • Ortopedia
    • Reumatologia
    • Cardiologia

4. Attività esterna di Vigilanza ed ispezione in:

    • ambienti di vita e di lavoro
    • produzione e trasformazione di alimenti di origine vegetale ed animale

5. Attività di assistenza sanitaria domiciliare
6. Attività di riabilitazione fisioterapica
7. Attività di assistenza psichiatrica
8. Attività di assistenza per la cura alle Dipendenze

In tutte queste ipotesi il datore di lavoro è messo di fronte ad un alternativa:

  • Adibire il personale del comparto sanitario a mansioni diverse (di norma le attività d’ufficio e l’uso di videoterminali in quanto non comporta rischi specifici né a carico dell’operatrice né del nascituroo per l’allattamento);
  • Se impossibile ricorrere all’interdizione comunicandolo alla D.T.L. che entro sette giorni dispone l’interdizione;

Il rischio covid-19: un’ipotesi di rischio generico aggravato

Veniamo a questo punto all’oggetto del presente articolo: l’emergenza (ed il rischio) Covid-19, che effetto ha sulla prestazione dell’attività lavorativa di donne in gravidanza, puerperio e allattamento? Che devono fare le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento fino al 7° mese di vita del figlio?

Per il personale del comparto sanitario il rischio Covid 19 è un rischio generico c.d. aggravato: si tratta di un rischio che non dipende direttamente dal lavoro, ma per cui l’ambiente di lavoro (ospedali, ambulatori, strutture sanitarie) aggravano il rischio di contrazione.

In quanto tale i datori di lavori devono provvedere all’aggiornamento del DVR contemplando il rischio COVID-19, prevedendo dunque tutte le misure necessarie a salvaguardare il personale sanitario e – soprattutto – le donne in gravidanza, puerperio ed allattamento fino al 7° mese.

Le possibilità sono due:

  • Che il datore, adibisca il personale a mansioni diverse: in questo caso non sono solo le mansioni di ufficio ma in generale quelle che limitino il contatto con il pubblico. In questo senso l’unica strada veramente possibile e sicura pare essere quella dello smart working;
  • Laddove ciò non sia possibile, riconoscere l’interdizione dal lavoro fino al 7 mese di età del figlio;

Cosa fare, dunque?

Se rientri in una delle categorie interessate devi:

  • Comunicare tempestivamente ed immediatamente il tuo stato interessante al datore;
  • Contatta il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, chiedendo l’aggiornamento del D.V.R. e rappresentando loro la tua condizione e chiedendo loro di assumere nell’immediato tutte le misure, compreso l’allontanamento, a tutela della salute della madre e del figlio. In particolare:
    • Se sei in gravidanza o dopo il parto e sino al 7° mese di vita del bambino richiedi al tuo datore di lavoro l’adibizione a mansioni compatibili con il tuo stato e cioè, come chiarito, l’adibizione a mansioni d’ufficio, anche inferiori, da rendere in regime di smart working;
  • Se l’adibizione a queste mansioni non risulta possibile chiedi al tuo datore di rappresentare ciò alla D.T.L. affinché venga disposta l’interdizione dal lavoro sino al 7° mese di vita del figlio;

Se il datore di lavoro non risponde o accorda mansioni diverse da quelle di ufficio da rendere in regime di smart working senza metterti in interdizione, contattaci per avere l’assistenza di cui necessiti.

Dubbi o perplessità? Raccontaci la tua esperienza, avrai un team di professionisti a tua disposizione per risolvere il tuo caso. Compila il form qui sotto

11/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!