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Covid-19, le nuove misure del Governo: sanzioni fino a 3.000 euro per i trasgressori

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sanzioni

Cambia di nuovo il quadro delle sanzioni in cui possono incorrere i trasgressori degli obblighi sanitari imposti per il contenimento dell’epidemia di Covid-19.

Più che sulle sanzioni penali, il governo preferisce adesso puntare su illeciti amministrativi, con multe salatissime che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione del divieto di circolazione sia commessa con un veicolo, la multa non sarà accompagnata dal fermo del mezzo come inizialmente paventato, ma sarà aumentata di un terzo.

L’applicazione del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’articolo 650 del codice penale è invece espressamente esclusa dal nuovo decreto legge. Il governo ha evidentemente preso atto della inadeguatezza della soluzione inizialmente indicata che avrebbe finire per intasare i Tribunali senza esplicare una vera efficacia deterrente, come testimoniato dall’enorme numero di contestazioni accumulate nel volgere di pochissimi giorni. La disposizione codicistica, infatti, sanziona l’inosservanza con con l’arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, con l’ammenda fino a 206 euro. Tale importo sarebbe peraltro dimezzato nei casi di estinzione attraverso il pagamento di un’oblazione, con contestuale eliminazione della rilevanza penale della condotta. Proprio per ovviare alla sostanziale inadeguatezza repressiva dell’art.  650 del codice per garantire il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale, nei giorni scorsi alcune procure avevano individuato una via alternativa, facendo ricorso ad altre disposizioni, come l’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, per escludere almeno la possibilità dell’oblazione, conservando invece il profilo penale della violazione.

Con il nuovo decreto si evitano dunque soluzioni eccentriche e si affida il compito limitare la gli spostamenti ingiustificati interamente a sanzioni amministrative di competenza del Prefetto. Resta comunque impregiudicata la possibilità dell’intervento penale per colpire le condotte più gravi.

Con riferimento, infatti, alla disobbedienza all’obbligo della quarantena derivante dalla positività al test o dall’aver avuto contatto con soggetti risultati positivi, laddove non fosse possibile contestare il reato di epidemia colposa o altri reati più gravi, il governo ha fatto tesoro dell’imbeccata delle procure e ha individuato nell’art 260 del T.U. delle leggi sanitarie il reato applicabile, inasprendone contestualmente le conseguenze sanzionatorie, consistenti adesso che adesso nell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Nulla muta, invece, per coloro che mentono nell’autocertificazione sulle ragioni dello spostamento. In questi casi ci si espone, infatti, ad una imputazione per il reato di cui all’art. 483 c.p., falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che può comportare la reclusione fino a due anni.

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26/03/2020

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