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Data Entry, illegittimo il raddoppio del punteggio per anzianità di laurea 

Il 14 giugno scorso sono stati pubblicati gli esiti della valutazione dei titoli del concorso per 5410 Data Entry a cui hanno preso parte sia diplomati che laureati, in base ai diversi profili. La valutazione dei titoli, che risulta dalla scheda personale di ciascun candidato, è stata costellata da significative illegittimità per le quali occorre fare ricorso.

ERRATA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Una prima illegittimità del concorso in questione riguarda l’errata attribuzione dei punteggi per i titoli. Secondo quanto previsto dal bando, all’art. 6, chi ha conseguito un diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica propedeutica alla laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, oltre al voto di laurea (sino a 6 punti), ha diritto ad altri punti 2 per il titolo di laurea. Coloro i quali, invece, posseggono una laurea magistrale a ciclo unico hanno diritto solo al punteggio per il voto di laurea.

In pratica, chi possiede una laurea 3+2 si è visto attribuire sia il punteggio per il voto di laurea sia 2 punti in più per laurea specialistica. Coloro i quali, invece, possiedono una laurea a ciclo unico si sono visti attribuire solo il punteggio per il voto di laurea. Ciò crea una gravissima disparità di trattamento. 

Pertanto, se sei stato escluso dall’elenco degli ammessi alla prova orale a causa della predetta clausola illegittima, occorre procedere subito con ricorso e chiedere al Giudice la corretta attribuzione del punteggio.

PRECEDENTI VITTORIE

Il Giudice amministrativo, in più occasioni, ci ha dato ragione e ha disposto la corretta attribuzione dei punti a favore del candidato che aveva presentato il ricorso. Ultima, solo in ordine di tempo, la vittoria al concorso Ufficio del processo, per cui i nostri ricorrenti hanno ottenuto i due punti aggiuntivi.

ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ: RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO

Inoltre, l’art. 6, comma 2, del bando di concorso prevede l’assegnazione di un massimo di 15 punti per il voto di diploma e di laurea. Tuttavia, per il profilo di Tecnico amministrativo, la medesima disposizione, alla lett. a), prevede il raddoppio del punteggio laddove la laurea sia stata conseguita “da non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda”. Tale criterio selettivo è illegittimo in quanto si basa sull’anzianità del conseguimento del titolo di laurea, con la conseguenza che risulta premiata la minore distanza temporale dalla data di conseguimento del titolo di studi e la partecipazione al bando di concorso.

Tale sistema di selezione poggia su quanto disposto dall’art. 14, comma 2, lett. a) del D.L. n. 80/2021, conv. dalla L. n.113/2021 e, in merito, il nostro studio è intenzionato a sollevare apposita questione di costituzionalità. Secondo il nostro Staff legale, infatti, tale criterio di selezione è illegittimo proprio perché compromette il principio meritocratico e comporta una chiara violazione del dettato costituzionale della par condicio concorsuale. 

CANDIDATI ESCLUSI: COSA FARE?

Se non sei presente nell’elenco degli ammessi alla prova scritta a causa delle illegittime previsione di cui sopra segnalaci subito la tua situazione per ottenere un parere legale senza impegno.

Per farlo clicca su INIZIA, ci vorrà meno di 1 minuto!



27/06/2022

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