Cerca

Diritto di accesso del contribuente, Equitalia deve rispettarlo

Diritto di accesso del contribuente, Equitalia deve rispettarlo

Diritto di accesso del contribuenteSe viene chiesta l’ostensione delle cartelle esattoriali, Equitalia non può limitarsi ad esibire gli estratti di ruolo: se la documentazione esiste, va esibita e il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla.

Equitalia ha l’obbligo di esibire la documentazione richiesta con l’istanza di accesso e, segnatamente, le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti. In mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione (e non del difensore), delle ragioni per cui non è possibile depositare la copia conforme all’originale delle cartelle richieste.

Diritto di accesso del contribuente, la pronuncia del Supremo Consesso

Diritto di accesso del contribuente 2Come di recente affermato dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa se la documentazione esiste, va esibita e il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla. Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario – che si assumerà formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva – ciò attesterà in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a “girare” ex. art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1705).

Diritto di accesso del contribuente, la pronuncia del TAR Napoli

Questo è quanto affermato dal T.A.R. Napoli, con la sentenza 13 luglio 2016 , n. 3534, che richiamando il proprio orientamento e quello delle SS.UU. (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2004; ex multis T.A.R. Napoli n. 3385/2014) ha chiarito che l’estratto di ruolo non può essere considerato alla stregua delle cartelle qui rivendicate.
In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). Gli estratti di ruolo sono invece degli elaborati informatici, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria.
La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti. E’ stato efficacemente evidenziato che non è permesso all’amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene di contenuto equipollente.
Tale avviso non risulta peraltro in contrasto con quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di impugnazione degli estratti di ruolo nella pronuncia a Sezioni Unite 19704/2015: in disparte il fatto che è profondamente diverso l’ambito di giurisdizione e cognitivo di riferimento (e che quello riservato a questo Tribunale è, nella circostanza, rappresentato dallo scrutinio del diritto del ricorrente ad ottenere copia di un determinato documento), deve soggiungersi che, con la predetta pronuncia, non si è inteso attribuire una equipollenza tra cartella di pagamento ed estratto di ruolo, ma si è sancita la tutelabilità della situazione soggettiva azionata attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo per il caso di omessa notifica della cartella di pagamento onde non vedere procrastinato l’esercizio del diritto di difesa avverso un atto impositivo alla successiva fase esecutiva.

Articolo a cura dell’Avv. Chiara Campanelli

11/08/2016

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!