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Diritto dell’UE: i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione di volo o ritardo prolungato

voliritardoI diritti dei passeggeri di voli aerei cancellati o annullati sono ampiamente tutelati dal Regolamento n. 261 del 2004 dell’Unione europea, meglio noto come Carta europea dei diritti dei passeggeri, con il quale sono state fissate una serie regole specifiche comuni a tutti gli Stati membri in materia di compensazione ed assistenza in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato.

Oltre a disporre il divieto generale di applicare una tariffa diversa sulla base della nazionalità o del luogo di acquisto del biglietto, il regolamento ha introdotto una serie di diritti da potere fare valere in caso di eventi – quali ritardi, cancellazioni o overbooking – che impediscono l’imbarco o posticipano l’arrivo di aerei appartenenti ad una compagnia di uno Stato membro o di Islanda, Norvegia o Svizzera.

In particolare, in caso di denegato imbarco, di cancellazione del volo o di overbooking, la compagnia aerea sarà comunque alternativamente obbligata a trasportare i passeggeri alla destinazione finale, anche con mezzi alternativi comparabili, o a rimborsare il biglietto, garantendo in ogni caso il trasporto gratuito al punto di partenza iniziale.

In caso di ritardo, la compagnia aerea sarà tenuta a prestare assistenza, a fornire pasti e bevande in funzione della durata dell’attesa e garantire una sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti.

Diritto alla compensazione in caso di ritardo

In più, in caso di ritardi prolungati per 5 ore o più, il passeggero acquista anche il diritto a un ristoro forfettario il cui ammontare può giungere fino a 600€.

La misura di tale indennizzo monetario  varia al variare della lunghezza della tratta aerea e corrisponde a:

  1. a) 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
    b) 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
    c) 600,00€ per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Tali importi possono subire una riduzione del 50% nei casi in cui ai passeggeri venga offerta l’opportunità di arrivare a destinazione con voli alternativi e nel caso in cui l’orario di arrivo non superi quello originariamente previsto di più di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, di più di tre ore, per tutte le tratte superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km, di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

Vacanzieri in partenza per le festivita' pasquali all'aeroporto di Fiumicino, 4 aprile 2015. ANSA/ TELENEWS
Una panoramica di Fiumicino (Roma)

Come ottenere l’indennizzo

Per ottenere tale indennizzo è necessario presentare idonea diffida alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto. Questa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare solo qualora dimostri che il ritardo è stato dovuto a circostanze eccezionali.  A tal proposito, appare opportuno puntualizzare che il concetto di “circostanze eccezionali” è stato  specificato dalla Corte di giustizia europea, la quale nelle cause riunite C-402/07 & 432/07 Sturgeon, ha statuito che  “l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”.

Se la compagnia aerea non dovesse fornire adeguata risposta alla lettera relativa alla richiesta di compensazione, l’interessato potrà rivolgersi alla competente autorità giudiziaria nazionale per la tutela dei propri diritti.

Articolo a cura dell’Avv. Tiziana De Pasquale

19/04/2017

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