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Diritto di visita dei padri separati, la CEDU condanna l’Italia

Diritto di visita dei padri separati, la CEDU condanna l’Italia

Diritto di visita dei padri separatiCon la sentenza  23 giugno 2016 , n. 53377/13, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per difettare di un «arsenale giuridico» adeguato ed efficace per assicurare il diritto di visita ai figli minori dei padri separati, il rispetto per le decisioni del tribunale, nonché l’adozione di misure specifiche ed appropriate, ivi comprese quelle preparatorie per raggiungere tali obiettivi. Nel caso di specie, le misure adottate dal giudici italiani sono state giudicate «automatiche e stereotipate», giacché hanno consentito che si consolidasse una situazione di fatto contraria alle decisioni giudiziarie e all’art. 8 CEDU.

Diritto di visita dei padri separati, condanna per l’Italia

Nuova condanna per il nostro Stato da parte della Corte di Strasburgo. Sotto il mirino dei giudici europei è finito, stavolta, il diritto al rispetto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e, in particolare, le obbligazioni positive incombenti sugli Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la garanzia di tale diritto all’interno dei loro ordinamenti.

Diritto di visita dei padri separati, la vicenda del padre fiorentino

La vicenda riguarda un padre fiorentino, privato per quasi otto anni di un legame effettivo con la figlia minore a causa dell’atteggiamento ostile della madre che, pure a dispetto di decisioni giudiziarie che riconoscevano il diritto di visita del padre, ha impedito, non solo l’instaurazione di ogni rapporto affettivo tra di essi, ma anche sottoposto la minore ad uno stress emotivo, sfociato, con il passare degli anni, in una sindrome di alienazione parentale.
Vani gli sforzi profusi dal padre a partire dalla separazione personale con la madre, quando la figlia aveva solo tre anni, dal punto di vista del numero di azioni giudiziarie intraprese per il riconoscimento, prima, e l’attuazione, dopo, del suo diritto di visita alla figlia riconosciutogli dai tribunali italiani.
Tuttavia, a motivo del rifiuto, pure aggressivo, manifestato dalla figlia di volere incontrare il padre – in larga parte motivato dal fatto che la madre ha sempre raccontato a quest’ultima di avere subito nei suoi primi anni di vita abusi sessuali da parte del parte; accusa che la perizia ginecologica ordinata dal Tribunale, nell’ambito di un parallelo procedimento penale a carico del padre, ha tuttavia escluso, assolvendo lo stesso dal reato di violenza sessuale perpetrato a danno di minori – e dal legame simbiotico instauratosi tra madre e figlia, la Corte europea dei diritto dell’uomo ha ritenuto l’operato dei giudici italiani contrario agli obblighi positivi discendenti dall’art. 8 CEDU per per avere lo Stato italiano tollerato una situazione de facto instauratasi, senza che fosse consentito al padre esercitare effettivamente il diritto di visita alla figlia, pure sancito con sentenza del tribunale, a causa del continuo rifiuto della madre di contribuire nell’organizzazione degli incontri padre-figlia e di proiettare quest’ultima contro il padre, spingendola, sin dall’età di tre anni, a rifiutare la figura paterna.
Invero, pure la ultima decisione di stabilire la residenza della figlia presso i nonni paterni per consentire un graduale ravvicinamento della figlia con il padre, al contempo evitando la influenza negativa della madre sulla figlia, si è dimostrata, secondo i giudici europei, inidonea alla ricostruzione di un rapporto affettivo con la figlia.

Diritto di visita dei padri separati, l’operato dei giudici italiani

Diritto di visita dei padri separatiL’operato dei giudici italiani è così, nel suo complesso, risultato – hanno concluso i giudici europei – violativo del diritto del padre al rispetto della propria vita privata e familiare, per non avere garantito, per oltre sette anni, il suo diritto di visita alla figlia minore.
Nella sentenza de qua, i giudici di Strasburgo hanno difatti affermato che il rispetto del diritto di cui all’art. 8 CEDU comporta la predisposizione, da parte delle competenti autorità nazionali, di un «arsenale giuridico» adeguato, sufficiente ed efficace per assicurare i diritti legittimi delle persone interessate, il rispetto per le decisioni del tribunale, nonché l’adozione di misure specifiche ed appropriate. In particolare, un tale arsenale – soggiungono i giudici europei – richiede che lo Stato adotti le misure per rispettare il rapporto tra genitore e figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori. Invero, gli obblighi positivi dello Stato non devono limitarsi a far sì che il bambino possa unirsi al suo genitore o ad avere contatti con lo stesso, ma anche coprire tutte le misure preparatorie per raggiungere siffatto obiettivo.
Tanto premesso, la Corte ha giudicato i provvedimenti adottati dai nostri giudici «automatici e stereotipati», lasciando che si consolidasse una situazione di fatto contraria alle decisioni giudiziarie frattanto prese.
In definitiva, lo Stato italiano è stato dunque condannato a risarcire il danno patito dal padre per non avere compiuto gli sforzi adeguati, necessari ed efficaci a far rispettare i diritti di visita del padre ed ignorato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU.

19/04/2017

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