Cerca

Docenti, illegittimo l’algoritmo per l’assegnazione degli incarichi

Per un errore dell’algoritmo predisposto dal Ministero per assegnare gli incarichi ai docenti, si era ritrovato escluso. Ritenendo la sua esclusione illegittima e frutto di un errore dell’algoritmo, aveva proposto ricorso e il giudice del Tar ha confermato l’errore e il suo diritto al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, oltre al risarcimento dello stipendio che avrebbe percepito se fosse stato assegnato!

Errore dell'algoritmo ed esclusione dall'assegnazione degli incarichi

Aveva diritto ad ottenere un incarico annuale dalla seconda fascia GPS per la classe di concorso A040, ma per un errore dell’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione venne escluso dalle assegnazioni. In pratica, tale sistema ha penalizzato tutti quei docenti che al momento dell’iscrizione non hanno inserito una preferenza di sede. L’assenza di tale dato è stato letto, in maniera del tutto insensata, come una rinuncia all’incarico

Le decisioni dei giudici

Secondo il giudice “la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina”. 

Pertanto “il ricorrente aveva diritto al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero dell’incarico annuale dalla seconda fascia GPS (…) per la classe di concorso A040 relativamente all’anno scolastico 2021/2022. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell’incarico di supplenza negatogli, oltre interessi legali”. 

In un altro caso, il giudice ha dichiarato illegittimo l’algoritmo utilizzato dal Miur il quale ha operato nel senso di considerare rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell’ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze. Il giudice, accogliendo il ricorso, ha infatti distinto tre diverse fattispecie: rinuncia alla procedura, rinuncia all’incarico e rinuncia alla sede

La rinuncia alla sede, si verifica quando il docente ha tempestivamente presentato l’istanza telematica e ha quindi mostrato interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile  solo per alcune delle sedi e non in altre. La rinuncia alla procedura e la rinuncia all’incarico determinano l’esclusione dall’intera procedura: nel caso di rinuncia all’incarico, omettendo di indicare determinate sedi, rifiuta di partecipare alla procedura per quelle sedi ma non rinuncia all’incarico.

Sei stato escluso per non aver espresso preferenza di sede? Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione ed essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato.



07/12/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!