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Il noto affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni (anche universitari) in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce implicazione di carattere strutturale secondo la giustizia amministrativa non risolubile solo con misure di carattere meramente organizzativo e programmatiche, ma che va affrontato attraverso mirati interventi da adottare entro termini che sono già scaduti.
Con decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 64, rubricato “disposizioni in materia di organizzazione scolastica”, si è, infatti, previsto, ai fini di una “migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente” che, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, siano adottati interventi e misure volti ad “incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”.
Si dovrebbe, allora, costringere la p.a. ad intervenire mediante la proposizione di una azione collettiva volta a condannare la p.a., con conseguente richiesta del risarcimento del danno discendente, per mancata esecuzione dei programmi tesi, in particolare, a:
a) al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) all’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
c) all’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica e alla sperimentazione;
d) ad una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) alla disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base.
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