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Esame avvocato: le criticità del testo approvato

Esame AvvocatoLa Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha anche firmato il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l’inizio delle prove. Nominati anche i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati.

Secondo il nostro staff legale, il testo approvato presenta molte criticità. Uno dei primi problemi riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici: il testo non prevede la necessaria presenza in seno a ciascun organo esaminatore delle tre componenti professionali (magistrati, professori, avvocati) previste dalla normativa generale e che, secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza, garantiscono la legittimità dello svolgimento della prova. “Ciascuna sottocommissione opera dunque con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato”.

Questo comporterà una non omogenea e sufficiente competenza dei commissari che svolgeranno le prove. La prima prova è infatti molto settoriale e riguarda una sola materia tra diritto civile, penale ed amministrativo. Al momento non è specificato se le commissioni esaminatrici saranno composte da avvocati professori e magistrati specializzati o con curricula affini alla materia scelta dal candidato. Inoltre, per la seconda prova che riguarda ben 6 materie, riteniamo che solo 3 commissari non possano essere adeguati all’analisi di tutte le materie.

La non omogeneità del giudizio riguarda anche i quesiti sottoposti ai candidati alla prima prova anche se è stato previsto che «La commissione centrale stabilisce le linee generali da  seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima  prova  orale  e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame».

Altra criticità riguarda la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione di massima: non sono previsti criteri di valutazione, si richiama per quanto non previsto la legge 247/2012 e la disciplina previgente, ma ovviamente tale normativa non può ritenersi adeguata alle nuove modalità di svolgimento dell’esame.

La non omogeneità è confermata anche dalla durata dello svolgimento della prima prova: i 60 minuti complessivi sono una previsione generica. Non sono previste durate massime e minime per le valutazioni dei candidati: ciò potrebbe creare sensibili disuguaglianze e difformità di valutazione sul territorio nazionale.

Altro problema riguarda la verbalizzazione delle prove che, per la prima prova, è stilato da un segretario presente nella sede in cui viene esaminato il candidato (diversa da quella in cui risiede la commissione) e ciò potrebbe causare problemi organizzativi e di verbalizzazione.

Inoltre, va considerato il poco preavviso per svolgimento delle prove: il decreto afferma che tra la prima e la seconda prova non possono decorrere meno di 30 giorni ma in generale afferma anche che «A  ciascun  candidato,  almeno  venti  giorni  prima,  è  data comunicazione  del  giorno,  dell’ora  e  del  luogo  in  cui  dovrà presentarsi per le prove orali».

Per comunicazioni con il nostro staff legale invia una mail a [email protected]

22/04/2022

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