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Fallimento, è possibile anche per le Srl socie di un ente di fatto?

FallimentoFallimento, è possibile anche per le S.r.l. socie di un ente di fatto?

La Corte di Cassazione ammette il fallimento delle società di capitali che partecipano, come soci illimitatamente responsabili, di una società di fatto insolvente.

Fallimento, Srl socie di un ente di fatto: la sentenza della Cassazione

Conformandosi al recente orientamento emerso in sede di legittimità, la Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 13 giugno 2016 , n. 12120,  ha ammesso la fallibilità di una società di capitali, nella specie società a responsabilità limitata, che si dimostri essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall’art. 2361, co. 2 c. c., atti dettati a tutela dei soci e, rispettivamente, dei creditori sociali.
Come puntualizzato, infatti, la partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, anche di fatto, non esige il necessario rispetto dell’art. 2361, co. 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c..

Fallimento, Srl socie di un ente di fatto: alcune precisazioni

Con specifico riferimento alle s.r.l., prosegue la Cassazione, si è anche precisato che l’art. 111 duodecies disp. att. cod. civ. – che prevede prescrizioni in tema di bilancio delle società in nome collettivo e in accomandita per azioni i cui soci illimitatamente responsabili siano unicamente società di capitali – si limita ad annoverare le s.r.l. fra le società che possono assumere partecipazioni in società di persone. Il riferimento espresso nella norma all’art. 2361 co. 2 c.c. vale ad individuare la fattispecie (partecipazione in impresa comportante l’assunzione della responsabilità illimitata) da cui deriva l’obbligo di redazione del bilancio secondo la disciplina richiamata, ma non estende le prescrizioni formali di cui all’art. 2361 cit. alle s.r.l.. Va escluso, quindi, che la partecipazione della s.r.l. ad una società di persone rientri nelle operazioni comportanti “una rilevante modificazione dei diritti dei soci” che, ai sensi dell’art. 2479 co. 2, n. 5 c. c., sono riservate alla competenza dell’assemblea. Invero, la modifica derivante dall’acquisto della partecipazione consiste nell’assunzione da parte della s.r.l. della responsabilità illimitata per le obbligazioni della partecipata, mentre non muta la posizione dei soci, che continuano ad essere vincolati nei limiti del conferimento. L’operazione di acquisto potrebbe piuttosto rientrare fra quelle, sempre riservate alla competenza dell’assemblea dei soci, che determinano “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo”, ma in questo caso occorrerebbe accertare che la partecipazione in una società personale sia così eterogenea rispetto ai fini sociali da modificare in concreto l’oggetto.
In definitiva, accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista dall’art. 147, co. 1, L. F., senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza. Alla supersocietà di fatto sciolta si attaglierebbero invero lo statuto della società in nome collettivo irregolare e quello dell’imprenditore commerciale che, se insolvente e nei limiti eccedenti le soglie di cui all’art. 1 co. 2 L. F., appunto fallisce.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

21/07/2016

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