FAQ Azione Edilizia Popolare
Numerose sono le richieste di chiarimenti, di seguito le risposte degli avv.ti Leone-Fell-Coticelli a quelle giunte con maggior frequenza.
Cosa si intende per edilizia convenzionata?
Con l’espressione “edilizia residenziale convenzionata” si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale, a fronte di concessioni da parte dell’Amministrazione pubblica (riguardanti l’assegnazione delle aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l’urbanizzazione del comparto e l’edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati e sul prezzo di vendita. Due sono le convenzioni che tradizionalmente si fanno rientrare nell’ambito della “edilizia residenziale convenzionata”: convenzione ex l. 865/71 (cd Peep) e convenzione ex l.10/77 (cd Bucalossi).
Perché si parla di prezzo di vendita vincolato?
Gli immobili costruiti in virtù di una delle convenzioni sopra indicate sono, tra l’altro, sottoposti a vincoli di prezzo e pertanto non possono essere venduti a prezzo di mercato, dovendo essere rispettato il corrispettivo determinato per legge.
Chi è tenuto a rispettare il vincolo di prezzo?
Su tale punto si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18135/15.
Se l’immobile è stato edificato sub convenzione 865/71 il vincolo “segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”. In pratica il prezzo rimane quello previsto dalla convenzione in tutti i passaggi di proprietà e sino ad un eventuale stipula con l’Ente Comunale di una convenzione ad hoc che vada ad elidere tale vincolo.
Se l’immobile è stato edificato sub convenzione ex l. 10/77 “destinatario dell’obbligo di contenere i prezzi di cessione (od il canone di locazione) nei limiti fissati dalla detta convenzione è soltanto il costruttore titolare della concessione”
Ho comprato casa nel 2010. Posso agire per la nullità della clausola e la restituzione delle somme versate in eccesso?
Si. Dovremo analizzare la documentazione, ma sei certamente in termini per esperire entrambe le azioni. Se, infatti, l’azione di nullità è imprescrittibile, quella per la restituzione delle somme sconta il termine ordinario decennale.
Negli articoli leggo che va proposta azione di nullità. Quindi rischio di perdere la casa?
Assolutamente no! La nullità riguarda solo ed esclusivamente la clausola relativa al prezzo con “sostituzione” di quello previsto in contratto con quello imposto ex lege.
Qual è la differenza tra il prezzo di mercato e quello previsto per legge?
Non c’è una risposta univoca dovendosi esaminare di volta in volta contratto di compravendita e l’atto convenzione. Spesso, tuttavia, la differenza è notevole, anche oltre i 100.000,00 euro!
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22/05/2017