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Fecondazione assistita e licenziamento discriminatorio: le nuove tutele

Fecondazione assistita e licenziamento discriminatorioFecondazione assistita e licenziamento discriminatorio: le nuove tutele ex sentenza n. 6575/2016 della Corte di Cassazione

Uno dei capisaldi della “tutela reintegratoria piena” previsti dal nostro ordinamento è, certamente, costituito dalla nullità del licenziamento c.d. discriminatorio, ossia intimato da ragioni di credo politico, fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, da ragioni razziali, di lingua, di handicap, di età o, per quel che riguarderà il caso in esame, di sesso.

Sono differenziate, ormai, le tutele previste dalla Legge in caso di accertamento del fine discriminatorio del licenziamento, ma, in ogni caso, le stesse sono accomunate dall’obbligo di reintegra nel posto di lavoro e dalla corresponsione di una indennità risarcitoria.

Fecondazione assistita e licenziamento discriminatorio: quale discriminazione rileva?

Qual è la discriminazione rilevante ai fini della reintegra? Quella che si perfeziona ogni volta che un soggetto venga trattato in modo più svantaggiato di altri in determinate situazioni, oppure ogni volta che un soggetto subisca un provvedimento in ragione di determinate caratteristiche che l’ordinamento intende, invece, tutelare.

Come il diritto di una lavoratrice di assentarsi dal luogo di lavoro per sottoporsi, all’estero, ad inseminazione artificiale.

Fecondazione assistita e licenziamento discriminatorio: la sentenza della Cassazione

In particolare, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 5 aprile 2016, n. 6575, afferma il principio secondo cui è nullo, in quanto discriminatorio per ragioni di genere, il licenziamento intimato alla lavoratrice per assenze dal lavoro necessitate dal doversi sottoporre ad inseminazione artificiale.

Nel caso di specie, il recesso del datore di lavoro trovava la sua ragione esclusiva e determinante nell’intenzione manifestata dalla dipendente di assentarsi ancora dal lavoro per sottoporsi all’intervento, così compromettendo il regolare funzionamento dello studio professionale.

A tal fine, la Sezione Lavoro descrive come il licenziamento intimato aveva, di fatto, “sanzionato” una condotta legittima che ha carattere esclusivamente femminile, violando i principi codificati in materia anche dalla giurisprudenza comunitaria.

A sostegno di questa lettura, già la Corte d’Appello, che aveva accolto il ricorso della lavoratrice, chiamava in causa la sentenza della Corte di Giustizia 28 febbraio 2008, causa C-506/06, che ha considerato discriminatorio il licenziamento intimato alla lavoratrice prima dell’impianto nell’utero degli ovuli fecondati in vitro, qualora sia dimostrato che il recesso costituisce una specifica reazione alla futura maternità della dipendente. Nella sopra citata pronuncia il giudice comunitario evidenziava la rilevanza della tutela contro la discriminazione fondata sul sesso, riconosciuta dalla direttiva 9 febbraio 1976, 76/207/Cee.

Fecondazione assistita e licenziamento discriminatorio: la pronuncia della Corte di Giustizia

In particolare, secondo la Corte di giustizia, il licenziamento di una lavoratrice, intimato nel momento in cui questa era in congedo di malattia per essere stata sottoposta ad un trattamento medico di fecondazione in vitro, può costituire una discriminazione diretta fondata sul sesso o, meglio, di una delle ipotesi di discriminazioni cosiddette sex plus o gender plus (cioè collegate a fattori, come la gravidanza o il trattamento di fecondazione in vitro direttamente riferibili soltanto alle donne).

Rigettando il ricorso del datore di lavoro e riconoscendo piena tutela alla lavoratrice licenziata, la Corte di Cassazione ha assunto una netta posizione in un settore, quello delle specifiche tutele rivolte alle future madri per il tramite delle nuove frontiere della fecondazione assistita, che, anche in via diretta, comporterà un ampliarsi delle tutele già previste ad hoc nel nostro ordinamento.

16/07/2016

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