Ferie non godute, Corte UE: vanno sempre pagate
Secondo la Corte di Giustizia un lavoratore che ponga fine al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite.
Ferie non godute, parola alla Corte di Giustizia
In particolare, i Giudici del Lussemburgo, con la sentenza emessa lo scorso 20 giugno a definizione del caso Hans Maschek (un dipendente pubblico della città di Vienna), hanno ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso di un cittadino austriaco, andato in pensione prima di aver usufruito (e di conseguenza esaurito) di tutti i giorni di vacanza, sulla base del presupposto che il diritto alle vacanze annuali retribuite “costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”.
In virtù di questa pronuncia, quindi, le ferie non godute devono essere sempre pagate, anche se a determinare l’interruzione del rapporto di lavoro è il medesimo lavoratore.
Invero, “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro – si legge nella sentenza – non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
L’impiegato austriaco, malato nel periodo precedente all’accoglimento della sua domanda di pensionamento, non aveva avuto modo di usufruire dei giorni di ferie arretrati che aveva maturato in costanza di rapporto.
Ferie non godute, non importa chi pone fine al rapporto di lavoro
In questo caso, ha sentenziato la Corte di Giustizia, in accoglimento del ricorso, si dovrà provvedere a un rimborso in denaro, a nulla ostando la circostanza che sia lo stesso lavoratore ad interrompere il rapporto di lavoro a seguito di domanda per andare in pensione.
Ferie non godute, la Direttiva Europea n. 2003/88
Secondo la Corte, infatti, la Direttiva europea n. 2003/88, nel prevedere che «ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane» e che il diritto alle ferie annuali retribuite «costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione» ha inteso riconoscere una garanzia specifica a ciascun lavoratore «indipendentemente dal suo stato di salute» al fine di evitare che il dipendente «non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria».
Ed è irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. La la ratio della direttiva, infatti, è quella di evitare che il lavoratore non possa godere, anche in forma monetaria, delle ferie annuali maturate, una volta cessato il rapporto di lavoro. Quali che siano le ragioni di cessazione del rapporto di lavoro, dunque, il lavoratore avrà diritto a un’indennità finanziaria.
Nel caso di specie i giudici europei hanno concluso che la legislazione nazionale austriaca che, non prevede il divieto di non pagare il lavoratore è in contrasto col diritto dell’Unione. Le direttive in materia impongono infatti un preciso limite ai singoli legislatori nazionali ai quali resta preclusa la possibilità di introdurre norme interne che consentano di concedere al lavoratore un periodo di ferie inferiore a quattro settimane all’anno (soglia fissata dall’art. 7 della Direttiva 2003/88). Al più le norme nazionali possono scegliere di concedere periodo di ferie ulteriore. Ma le quattro settimane non si toccano!
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19/04/2017