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Focus Pubblica amministrazione, le nuove conferenze di servizi

Focus Pubblica amministrazioneFocus Pubblica amministrazione, le nuove conferenze di servizi

Pubblicate in Gazzetta le nuove disposizioni su questo fondamentale passaggio del procedimento amministrativo. Approfondimento sul Decreto Legislativo 30 giugno 2016 , n. 127

La delega che il Governo ha chiesto ed ottenuto dalle Camere con la Legge n. 124/2015 comprende, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Massimo 45 giorni per chiudere i lavori, o 90 se sono coinvolti interessi “sensibili”. Di regola si comunica in via telematica, mentre le riunioni attorno ad un tavolo sono lasciate solo ai casi più complessi. La conferenza semplificata si intreccia con la nuova SCIA, alleggerendo le procedure e assicurando certezza dei tempi.

Le nuove regole, pubblicate in Gazzetta ufficiale, saranno in vigore dal 28 luglio.

Focus Pubblica amministrazione, Conferenza di servizi istruttoria

Le nuove norme dispongono che la conferenza di servizi istruttoria possa essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

Focus Pubblica amministrazione, Conferenza di servizi decisoria

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, compresi anche i gestori di beni o servizi pubblici. Nel caso specifico in cui l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Focus Pubblica amministrazione, Conferenza preliminare

Una conferenza preliminare volta a indicare al richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso può essere indetta dall’amministrazione procedente per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato. La richiesta deve essere presentata con allegato uno studio di fattibilità e in caso di accoglimento obbliga l’amministrazione ad indire la conferenza di servizi entro cinque giorni.

Focus Pubblica amministrazione, valutazione di impatto ambientale

Nell’ipotesi di progetto subordinato a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione del medesimo progetto, saranno acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del Codice dell’ambiente, convocata in modalità sincrona.

Focus Pubblica amministrazione, modalità semplificata e asincrona

Di regola la conferenza decisoria segue la modalità semplificata e asincrona, che non prevede una riunione con presenza fisica dei partecipanti, ma solo comunicazioni telematiche tra gli enti interessati.

Il termine per l’indizione della conferenza semplificata è di cinque giorni, che decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o, se il procedimento è di iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda.

È l’amministrazione procedente che comunica il termine – non superiore a quindici giorni – entro il quale gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti o integrazioni di documenti, se questi non sono già in possesso della PA.

Le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere nei tempi decisi dall’amministrazione procedente, che non possono superare i 45 giorni. Termine che viene raddoppiato nel caso alla conferenza partecipino anche enti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale dei beni culturali o della salute dei cittadini.

Il dissenso e l’assenso vanno motivati e le condizioni per il superamento di un eventuale dissenso vanno precisate in modo «chiaro e analitico», afferma il Dlgs. Le determinazioni che non rispettino i requisiti previsti dalla legge, o che non arrivino nei tempi fissati, equivalgono ad «assenso senza condizioni», ad eccezione, però – precisa la legge – dei casi in cui la normativa Ue prescriva l’adozione di provvedimenti espressi.

Scaduto il termine di 45 giorni (o 90 giorni nel caso siano “toccati” interessi sensibili), entro i successivi 5 giorni lavorativi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sarà positiva se gli atti acquisiti sono tutti di assenso incondizionato e negativa nel caso siano arrivati dissensi non superabili. In caso contrario, se le risposte non equivalgono ad un sì o ad un no secchi, ossia se non sono univoche, l’amministrazione procedente dovrà convocare una conferenza simultanea e la riunione alla quale partecipano gli enti interessati dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza (45 o 90 giorni) entro la quale le amministrazioni coinvolte sono tenute a dare la propria risposta.

 

19/04/2017

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