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Fondo per il reddito di ultima istanza, come accedere

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reddito di ultma istanzaBoccata di ossigeno per gli iscritti alle casse di previdenza private. Dal primo aprile è partito il cosiddetto click day…

Infatti, dalle ore 12 “Mezzogiorno di fuoco”, i  liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private (quindi no gestione separata INPS) hanno potuto inviare le domande per ottenere il bonus di 600 euro previsto dall’art. 44 del Dl 18/2020 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia dello scorso 28 marzo.

Quest’ultimo ha istituito il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori liberi professionisti ed autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Migliaia, dunque, i professionisti ed autonomi che sino al prossimo 30 aprile daranno “fuoco alle polveri” cercando di presentare l’istanza attraverso i portali di accesso on-line rispettivamente delle proprie casse previdenziali di appartenenza.

E’ bene specificare che tale misura è riservata :

  • ai lavoratori, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi per coronavirus COVID-19 che, nell’anno di imposta 2018, abbiamo percepito un reddito complessivo, non superiore a 35.000 euro. Il limite è al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione con cedolare secca;
  • ai lavoratori con reddito complessivo, nell’anno di imposta 2018,compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro. Anche il questo caso il reddito è assunto al lordo di eventuali canoni di locazione assoggettati a cedolare secca. In questo caso gli stessi dovranno aver cessato o ridotto l’attività fra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, oppure ridotto il fatturato nel primo trimestre del 2020 almeno del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il reddito va individuato come differenza tra ricavi ed i compensi secondo il principio di cassa. Per quanto riguarda la “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, in particolare, bisogna fare riferimento ad una riduzione rispetto al primo trimestre 2019, come minimo, del 33% del reddito del primo trimestre 2020. Invece, si parla di “cessazione dell’attività” con riferimento a coloro i quali hanno dovuto chiudere la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Infine, occorre fare riferimento alla copertura finanziaria del suindicato fondo, in particolare, l’art. 5 del suindicato decreto Interministeriale individua le risorse, che ammontano a 200 milioni, che sono state stanziate per erogate le indennità di 600 euro per le categorie che non rientrano tra i beneficiari del bonus per le partite IVA.

Ma la domanda, a questo punto, sorge spontanea… Basteranno questi 200 milioni?

Infatti, da più parti, parrebbe che le domande saranno liquidate in ordine cronologico di presentazione, previa verifica dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati…

Sarà questo che ha portato alla corsa al click day che ha di fatto intasato i portali delle casse previdenziali?

Riteniamo che qualora il fondo non sia sufficiente a coprire le numerose istanze presentate sia possibile, anche alla luce del DM del 27/03/2020 art 126 c.7 che autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze “… ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio…”, consentire l’aumento dello stanziamento per consentire a tutti di godere del beneficio… diversamente ci troveremmo dinnanzi ad una palese disparità di trattamento.

Ci auspichiamo, in merito, un chiarimento dagli organi competenti e confidiamo che: “Andrà tutto Bene”…

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22/04/2024

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