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Formazione professionale Sicilia: parte la Diffida per l’inserimento nelle liste di mobilità.

1392274357-0-sicilia-vertenza-formazione-professionale-a-palermo-e-trapani-2500-famiglie-a-rischioLa normativa nazionale con la legge quadro 845/78 definisce la formazione professionale come uno strumento delle politiche attive del lavoro e specifica in maniera inequivocabile che le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico promosso dalla Repubblica. Le regione nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri sono poi tenute ad organizzare il sistema della formazione professionale rispettando la coerenza con le leggi delle Repubblica assicurando un sistema di interventi formativi finalizzati a favorire lo sviluppo della cultura, della personalità e delle capacità tecniche dei lavoratori, potenziando le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l’allargamento delle possibilità di occupazione.

Si tratta di un settore che in Sicilia ha subito negli ultimi anni, da parte dell’amministrazione regionale siciliana, una folle opera di smantellamento. Dietro la falsa promessa di riportare la legalità nel settore e di aumentare l’efficienza e l’efficacia degli interventi si è invece demolito tutto il settore della formazione professionale interrompendo l’erogazione di un servizio di interesse pubblico e lasciando senza lavoro migliaia di lavoratori a diverso titolo impegnati a garantire un’offerta formativa sui territori. La formazione professionale offriva inoltre ai giovani siciliani, in un territorio con altissimi tassi di dispersione scolastica e disoccupazione, l’apprendimento di un mestiere o il conseguimento di una qualifica professionale mostrando ai ragazzi una possibile alternativa alla strada e offrendo loro sbocchi occupazionali legali e tenendoli così lontani dalle maglie della mafia.

La politica siciliana ha invece riportato in strada i ragazzi e ha aggiunto a loro anche i lavoratori del settore che sono state vittime della folle politica del governo crocetta. Il governo siciliano avrebbe dovuto ripulire il sistema formativo siciliano da quelle macchie che in passato lo avevano imbrattato offrendo al territorio un migliore e più efficiente sistema di interventi formativi e invece sta consegnando alla Sicilia solo un cumulo di macerie.

Moltissimi infatti sono gli enti di formazione che hanno cessato le loro attività e gravissime sono le ripercussioni sul piano occupazionale: in migliaia sono rimasti senza un lavoro, sprovvisti di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale.

Noi riteniamo che si debba partire dal rispetto e dalla esecuzione dell’ordinamento vigente che contiene già al suo interno tutti gli elementi necessari per garantire le tutele ai lavoratori e per rilanciare il settore.

Dalle leggi regionali siciliane in materia di formazione professionale (legge reg. 6 marzo 1976, n. 24, l. reg. 22 aprile 1987 n.12, l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, l. reg. 26 novembre 2000 n. 24, l reg. 23 dicembre 2002 n. 23 e legge reg. 8 novembre 2007 n. 21), si possono ricavare infatti i seguenti princìpi (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, Palermo, sez. II^, 1 aprile 2015, n. 807):

  • il rapporto tra l’ente di formazione e la Regione si configura come gestione di un pubblico servizio, per conto e nell’interesse della Regione, che si attua mediante l’erogazione del necessario finanziamento;
  • l’amministrazione ha il dovere di controllare se e come vengano erogati i servizi formativi ed in base a quale criterio viene utilizzato il personale rimasto privo di incarico;

– al personale della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe essere garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Le responsabilità della regione è inequivocabile sia nella veste di attore principale, per l’attuazione degli interventi formativi, che come attore sussidiario, laddove è tenuta a far fronte all’eventualità che il personale impiegato nel settore della formazione resti senza alcun incarico.

Circa le modalità di tutela dei lavoratori inoccupati, l’allegato 12 della recente versione del contratto di categoria del 2012/2013, nel riconfermare la validità dei contenuti degli artt. 17 e 26 del CCNL 1994-1997, già recepiti dalle normative regionali, e già previsti dall’art. 27 del CCNL 89/91, prevede che

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito della ristrutturazione e riqualificazione dell’attività di formazione professionale è previsto un secondo livello di mobilità che si attua per il personale con contratto a tempo indeterminato rimasto parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, di chiusura dei corsi o delle sedi operative o di trasferimenti delle sedi operative stesse da una ad altra area territoriale o di passaggio della sede operativa ad altro Ente.

a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla regione, ha diritto ad essere impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi compatibili con la propria professionalità; …

d) in caso di chiusura dell’Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra regione, OO.SS. e Ente convenzionato;

e) in caso di chiusura dell’Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della regione o degli enti delegati, l’utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra regioni o enti delegati, OO.SS., enti convenzionati;

f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con la regione al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all’esterno del settore della formazione professionale. I lavoratori in mobilità conservano, per il periodo necessario a tale verifica, la retribuzione globale e i diritti acquisiti, rimanendo formalmente collegati all’Ente di appartenenza e prestando comunque servizio per l’intero orario di lavoro per cui sono stati assunti in attività formative o comunque compatibili con la propria qualifica professionale”.

In attuazione della superiore normativa l’Assessorato regionale del lavoro, ha emanato la circolare n. 10/1994 e la nota prot. n. 27703 del 24 aprile 2013 ne conferma la validità e l’efficacia richiedendo l’attivazione delle “procedure contemplate dalla richiamata circolare” prima di far ricorso a quelle previste dalle leggi regionali successive.

L’Amministrazione al posto delle liste di mobilità di cui al CCNL ha invece istituito un elenco regionale denominato “mobilità orizzontale” dal quale le istituzioni formative avrebbero dovuto attingere nell’attuazione degli interventi di cui all’annualità formativa 2014-2015 e nell’erogazione di politica attiva del lavoro e di formazione a qualsiasi titolo finanziata dalle PP.AA. regionali competenti, ivi comprese attività relative a fonti di finanziamento diverse da quelle pubbliche.

Ad oggi poco o nulla è stato realizzato. La gestione del settore si è rivelata un totale fallimento sotto ogni profilo e in ragione della “perdurante inadeguatezza del sistema” e del dramma sociale ed economico vissuto da migliaia di lavoratori coinvolti, che sono già stati licenziati o che sono a rischio licenziamento lo Staff dello studio legale Leone ha predisposto un atto di diffida con il quale:

  • si chiederà all’Amministrazione regionale di predisporre le liste di mobilità previste dal CCNL del settore della formazione professionale e di rendere finalmente operativo il sistema di sostegno occupazionale secondo i criteri sopra richiamati;
  • in caso di mancata attuazione delle misure di salvaguardia dei lavoratori, si chiederà al Governo centrale (cui verrà inviato, per conoscenza, l’atto stragiudiziale) di intervenire in sostituzione, ex art. 120 Cost., al fine di garantire i livelli minimi essenziali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Se rientri all’interno del bacino dei lavoratori della formazione operanti nel territorio siciliano, e sei interessato alla nostra azione, per maggiori dettagli CLICCA QUI 

Per scaricare i moduli e aderire alla diffida per l’attuazione delle misure di salvaguardia occupazionale del personale della formazione professionale siciliana CLICCA QUI

 

19/07/2016

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