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Giudizio di appello e ammissibilità dei motivi nuovi

Giudizio di appello e ammissibilità dei motivi nuovi

Sulla proponibilità, nel processo amministrativo, in sede di appello, di motivi nuovi alla luce del divieto disposto dall’art. 104 c.p.a..

norma_default200Con la pronuncia 2 marzo 2017 n. 980, il Consiglio di Stato ricorda che il divieto di motivi nuovi in appello nell’ambito del processo amministrativo costituisce la logica conseguenza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione (in primo grado) del provvedimento amministrativo, e più in generale dell’onere di specificazione della domanda da parte di chi agisce in giudizio, ed è pertanto riferibile soltanto all’attore /il ricorrente) e non anche al convenuto (il controinteressato). Ribadisce, altresì, che l’amministrazione intimata, e più in generale chiunque sia convenuto in giudizio, come non ha onere lo specificare le difese (tant’è che può rimanere contumace o assente dal giudizio), così nel caso di soccombenza può proporre appello contro la sentenza adducendo qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) che ritenga utile per dimostrare l’infondatezza della domanda dell’attore o ricorrente accolta dal giudice di primo grado. L’analisi dei Giudici si conclude affermando che il divieto dei motivi nuovi, sancito dall’art. 345, comma 1, Cod. proc. civ. ed ora anche dall’art. 104 Cod. proc. amm. concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di prime cure, mentre il divieto delle nuove eccezioni, sancito dal secondo comma del medesimo articolo, non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello.

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

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