Home Ritardo nella conclusione dei concorsi, sì al risarcimento danni per i vincitori

Ritardo nella conclusione dei concorsi, sì al risarcimento danni per i vincitori

Ritardo nella conclusione dei concorsi,
sì al risarcimento danni per i vincitori

risarcimento danni da ritardo nella conclusione dei concorsi, donna sorridente al computer

Risarcimento del danno per illegittimo svolgimento delle procedure concorsuali e ritardo nell'assunzione: il Consiglio di Stato conferma che il ritardo nell'assunzione, all'esito dello svolgimento di un concorso pubblico, può comportare il diritto del candidato al risarcimento del danno

Concorsi, conclusione in sei mesi

La norma di riferimento, in questi casi, è l’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 487 del 1994 che testualmente prevede che: “Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”.

La legge n. 241 del 1990

La legge n. 241 del 1990, poi, obbliga l’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
 
Tale principio, infatti, impone una durata delle procedure concorsuali contenuta entro termini ragionevoli: in caso di violazione, il vincitore del concorso che viene assunto con ritardo (dovuto proprio alle irregolarità concorsuali) ha diritto al risarcimento del dannocon particolare riferimento alla retribuzione non percepita in quel lasso di tempo.

In questi casi, il risarcimento del danno si ricollega al “superamento del termine fissato per la conclusione del procedimento, che costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito“; l’accertamento della responsabilità della PA per il danno da ritardo  richiede, in particolare, la dimostrazione dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità tra fatto lesivo e danno ingiusto e del danno.

Ora, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il superamento del termine di conclusione del procedimento vale a configurare la colpa in capo all’Amministrazione (salva l’ipotesi dell’errore scusabile); in questi casi, infatti, il Giudice ha chiarito che “ in conseguenza dell’irragionevole protrarsi della procedura selettiva, i ricorrenti non abbiano potuto godere delle differenze retributive loro spettanti, a causa del sopravvenuto collocamento in congedo per raggiunti limiti di età.”

Risarcimento danni

Per quanto riguarda, poi, l’effettiva quantificazione del danno, questo va individuato “nelle differenze retributive e contributive tra la qualifica di appartenenza e quella successivamente conseguita“, correlato comunque all’effettività della prestazione, “dovendo essere la retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato“.
 
Se anche tu, quindi, hai subito lo stesso pregiudizio, in quanto il concorso a cui hai partecipato si è concluso oltre un termine ragionevole, potrai chiedere il risarcimento del danno
 

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