Mancata assunzione dei vincitori di concorso pubblico – risarcimento del danno.
Può presentare questa tipologia di ricorso chi abbia vinto un concorso pubblico, per incarichi a tempo determinato o indeterminato, e che non sia mai stato assunto dall’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale.
Ciò in virtù della lesione del suo diritto all’assunzione.
Con il ricorso si mira ad ottenere il risarcimento del danno patito dal ricorrente.
Tale risarcimento va quantificato nella misura del 50% delle retribuzioni non percepite (dal momento dell’approvazione della graduatoria), sul totale quantificato vanno poi calcolati gli interessi e gli accessori, come per legge, ab origine.
Giudice del Lavoro competente per territorio, il foro va individuato sulla base del luogo ove ha sede l’Amministrazione contro la quale si procede.
Dal momento dell’approvazione della graduatoria.
Il danno da mancata assunzione si prescrive in 10 anni.
Può essere predisposto sia un ricorso individuale che un ricorso collettivo.