Cerca

Il contratto stipulato dal falsus procurator, le ultime dalla Cassazione

Con la recentissima sentenza in commento, n. 22891/2016, la Corte di Cassazione – affrontando un interessante caso ricco di questioni giuridiche – è ritornata sul “classico” istituto del contratto stipulato dal falsus procurator, compendiando le principali tesi dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Il caso

tastiera_pctNella fattispecie sottoposta all’attenzione della S.C. si verteva nell’ambito di un giudizio di opposizione a D.I. introdotto da una società, dal suo amministratore unico in proprio come garante, e da un fideiussore. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto false le firme del primo soggetto apposte su un contratto di finanziamento e di contestuale rilascio di garanzia in proprio, mentre aveva ritenuto vera la firma apposta dal secondo soggetto su un separato contratto di fideiussione.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale aveva disposto la revoca del D.I. nei confronti del primo, la cui firma era risultata essere falsa, mentre aveva rigettato l’opposizione degli altri due ingiunti. Il fideiussore, pertanto, unico appellante e risultato nuovamente soccombente anche in tale sede, aveva proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due distinti motivi, uno di merito – oggetto della presente analisi, e accolto dalla S.C. nei limiti di quanto si dirà – e uno di rito, dichiarato inammissibile.
Con detto primo motivo di ricorso il ricorrente censurava la sentenza d’appello nella parte in cui la Corte d’Appello, pur dato atto della falsità della sottoscrizione di cui si è detto, assumeva che il contratto fosse stato comunque stipulato da un falsus procurator e in seguito implicitamente ratificato dal legale rappresentante della società.
Sosteneva invece il ricorrente che non si sarebbe trattato di un contratto stipulato da un falsus procurator, con la conseguenza che il negozio de quo non sarebbe stato suscettibile di ratifica, in quanto, invece, radicalmente nullo (rectius: giuridicamente inesistente) a cagione della accertata falsità della firma. In ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna ratifica, neppure implicita, da parte della società ingiunta.

La ricostruzione della Cassazione

La Suprema Corte, riepilogate le rilevanti tesi dottrinali e giurisprudenziali, ha ritenuto tale motivo di ricorso fondato, pur nel limite delle motivazioni esposte nella sentenza.
In primo luogo, come disposto dall’at. 1398 c.c., il contratto stipulato dal falsus procurator non è un contratto di per sé invalido, bensì costituisce un negozio già perfetto ancorché inefficace in pendenza della eventuale ratifica (Cass. S.S.U.U. 1137715; anche se per altra tesi, recessiva, sarebbe un negozio “in itinere”, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica, cfr. Cass. 14618/10).
Tuttavia, evidenzia la Corte, detta ratifica può intervenire solo in presenza un contratto valido e già completo di tutti gli elementi indispensabili (di cui all’art.1325 c.c.), il cui unico ostacolo alla piena efficacia sia il difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante. Diversamente, come noto, il contratto nullo non è invece ratificabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ritiene che si configuri alcuna delle due fattispecie analizzate, invocate rispettivamente dal resistente e dal ricorrente.
Come è agevole notare, difatti, il contratto di cui è causa altro non è che un contratto stipulato sotto nome altrui, in altri termini con sostituzione di persona del legale rappresentante della società e usurpazione del suo nome, che ha l’ulteriore e determinante effetto pratico di gravare la società stessa degli effetti negoziali.

 Ciò posto, la questione che pertanto si pone riguarda le sorti di siffatto contratto.
Secondo una prima opinione dottrinale, detto contratto non sarebbe in ogni caso nullo, sebbene vi sia contrasto tra chi ritiene che gli effetti del medesimo vadano riferiti comunque all’usurpatore del nome, e chi invece li imputa a colui il cui nome è stato indebitamente speso.
Per un’altra tesi, preferibile, il contratto non sarebbe parimenti nullo, ma si imporrebbe di distinguere a seconda che l’autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usurpato. Il portato applicativo di questa tesi è il fatto che, laddove sia l’autore della dichiarazione sia l’altro stipulante avessero inteso il contratto come realmente riferito al soggetto il cui nome è stato usato, si finirebbe di fatto per rientrare nello schema della falsa rappresentanza, con conseguente applicabilità dell’art. 1398 c.c.
Secondo una terza tesi, fatta propria dal ricorrente, invece, il contatto stipulato con usurpazione del nome sarebbe radicalmente nullo – e quindi non ratificabile – per mancanza di volontà del soggetto il cui nome è stato indebitamente utilizzato, o comunque per mancanza di accordo delle parti, il quale è l’elemento cardinale del contratto.

La Corte ritiene tuttavia che tale ultima tesi non è applicabile al caso di specie, e questo a causa della già evidenziata particolarità per cui il contratto di cui si tratta non era riferito alla persona fisica il cui nome è stato usurpato, ma era bensì riferito alla società di cui l’usurpato era il legale rappresentante: è quindi a quest’ultima che vanno imputati gli effetti del contratto. Si ricade, insomma, in un’ipotesi di spendita indebita del nome del legale rappresentante della società, e per l’effetto della società stessa. Quest’ultima, rimasta estranea al contratto, è comunque tutelata dall’inefficacia dello stesso, salva la possibilità di ratifica, su cui, a questo punto, si incentra il punto focale della questione. Inoltre, rileva la Corte, il contratto di finanziamento non è formale, con la conseguenza che la mancanza della sottoscrizione del vero legale rappresentante non è determinante per l’esistenza in sé del contratto.

Riassumendo il ragionamento fin qui svolto, dunque, il contratto de quo sarebbe in ogni caso valido, e astrattamente ratificabile da parte della società. Tuttavia, ricorda la Corte, la ratifica (esplicita o implicita) del negozio concluso nel nome della società deve necessariamente provenire dall’organo competente, ossia dalla persona fisica munita di pieni poteri rappresentativi. I giudici di merito, pertanto, avrebbero errato nel considerare sufficiente a tal fine una generica dichiarazione di riconoscimento dell’intestazione del bene (un’autovettura) alla società, senza tuttavia verificare adeguatamente se essa provenisse dall’organo legittimato (e quindi il legale rappresentante), ed inoltre se fosse ivi contenuta un’effettiva intenzione di fare propri gli effetti del contratto stipulato sotto falso nome.

La decisione

cropped-logo1-e1454500446666Ne consegue – afferma la Corte di Cassazione – che il ricorrente ha ragione ad affermare che il contratto non sarebbe stato originariamente riferibile alla società per mancanza di consenso di questa, e che, in ogni caso, la ratifica non potrebbe essere ravvisata in atti non provenienti dal legale rappresentante.
Per questa ragione, giudicato inammissibile un secondo motivo di ricorso di ordine processuale, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti dinanzi la Corte d’Appello territoriale.

Davide Baraglia per MasterLex.it

29/11/2016

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!