Cerca

il Tar Lazio ci da ragione: i nostri ricorrenti ammessi alla prova del 18 dicembre

Concorso pubblico per 140 Funzionari Tecnici della Agenzia delle Entrate:

il Tar del Lazio accoglie la nostra domanda cautelare e, attraverso un provvedimento d’urgenza, riconosce delle irregolarità durante la prima prova scritta e ammette alla fase concorsuale successiva i ricorrenti.  
Interessati dalla decisione più diecimila partecipanti.  

per aderire clicca qui

Ieri (11.12.2014) il Presidente della Terza sezione del Tar Lazio, dott. Francesco Corsaro, con il
Decreto Cautelare d’urgenza n. 6348/2014, ha accolto l’istanza cautelare presentata da due
partecipanti al concorso per 140 Funzionari Tecnici dell’Agenzia delle Entrate
Oggetto del provvedimento giurisdizionale l’ammissione dei ricorrenti alla seconda fase del
concorso (che si terrà il prossimo 18 dicembre), fase dalla quale gli aspiranti funzionari erano stati
esclusi per aver conseguito un punteggio inferiore a quanto previsto dalla Agenzia. 
Per meglio comprendere la vicenda, è necessario ripercorrerne, seppur analiticamente, le fasi
salienti: con bando prot. 42085/2014 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto una
selezione di 140 funzionari tecnici.
In base all’art. 4 del bando, la procedura di selezione è stata suddivisa nella fase della prova
oggettiva attitudinale, della prova oggettiva tecnico-professionale, nonché di un tirocinio tecnico-
pratico integrato da una prova finale orale.
La prova oggettiva attitudinale (un test attitudinale a risposta multipla per accertare il possesso da
parte del candidato delle capacità di base), disciplinata dall’art. 5 del bando, si è svolta dal 25 al 28
novembre 2014 e ha visto più di 10.000 partecipanti. 
L’art. 5, comma 3, ha previsto l’ammissione alla successiva prova oggettiva tecnico-professionale
dei primi 500 candidati che abbiano riportato il punteggio di 24/30.
Gli odierni ricorrenti, a seguito dello svolgimento di detta prova oggettiva attitudinale, hanno
appreso, in data 2 dicembre 2014, di aver conseguito il punteggio di 24,697 e di 24,416, non
risultando ammesse alla seconda prova per non essere rientrate nel contingente prefissato delle 500
unità. 
I motivi che stanno alla base della decisione del Tar sono spiegati dal pool di avvocati che ha
patrocinato l’azione legale vinta oggi. Gli avv.ti Stallone, Leone, La Malfa, Fell e Caradonna
chiariscono che « è illegittima la previsione del bando che limita l’ammissione alla seconda prova ai
primi 500 candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30. Nel pubblico impiego,
infatti, la soglia dell’idoneità nelle prove scritte è fissata dall’art. 7 del d.p.r. 487/1994 in 21/30.
Elevare la soglia da parte dell’Amministrazione come avvenuto in questo caso significa sbarrare
ingiustificatamente l’accesso ai successivi gradi del concorso.
Alla luce poi della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti pare inoltre illegittimo il
contingente di 500 unità, a prescindere dalla soglia di (21 e di) 24 punti. Il contingente da assumere
è infatti pari a 140 unità per cui l’interdizione alla partecipazione alla seconda prova dei candidati
che hanno riportato l’idoneità, tanto secondo la previsione legislativa quanto secondo quella del
bando, costituisce ulteriore profilo di illegittimità. Per tali ragioni il Tar del Lazio, oggi, ha accolto
la nostra istanza e riammesso alla seconda fase del concorso i nostri clienti».
In questo modo tutti coloro che hanno ottenuto più di 21 punti possono richiedere una misura
d’urgenza alla competente autorità giudiziaria e sostenere, anche giorno 18, la seconda prova.
Ma vi è di più. I legali annunciano ulteriori gravi irregolarità: «sin nell’immediatezza della
conclusione della prima prova scritta, sono state recapitate al nostro studio molte segnalazioni, da
parte dei concorrenti, aventi ad oggetto diverse anomalie riscontrate durante lo svolgimento della
prova. Ci è stato riferito, ad esempio, che la scheda con le risposte ai quesiti non sarebbe stata
sigillata e che la scheda anagrafica non sarebbe stata addirittura neanche imbustata. Se tale fatto
dovesse trovare riscontro nei verbali d’aula, vi sarebbe la violazione dell’art. 14 del DPR 487/94 che, invece, prescrive che entrambi i documenti (modulo risposte e scheda anagrafica) debbano
essere obbligatoriamente imbustati e sigillati… 
Siamo ad ogni modo sicuri che tutti i diecimila partecipanti, da oggi in poi, possano legittimamente
chiedere immediatamente al Giudice Amministrativo un provvedimento ed ottenere l’ammissione
alla seconda prova scritta». 

19/04/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!