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Indebito Inps, illegittimo richiedere indietro le somme

Sempre più spesso l’Inps, dopo aver emesso un trattamento pensionistico o assistenziale, si rende conto di dover recuperare somme già riscosse.

Indebito Inps, in cosa consiste?

Sempre più spesso l’Istituto Previdenziale, dopo aver emesso un trattamento pensionistico o assistenziale, si rende conto di dover recuperare somme già riscosse. Quando il recupero attiene a prestazioni assistenziali, si parla di indebito assistenziale, quando si tratta di recupero su somme oggetto di pensione, si tratta di indebito previdenziale.

Trattandosi di pensioni, e più in generale di prestazioni previdenziali o assistenziali, esiste una specifica normativa di settore, che sancisce l’irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purchè non vi sia stato dolo da parte dell’interessato.

La Cassazione in particolare afferma la necessità di tutelare la buona fede del cittadino che ha incolpevolmente fatto affidamento sulla correttezza dell’operato dell’Inps. Va anche considerato che le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni primari del pensionato e della sua famiglia (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2018, n. 28771).

Questi principi valgono sia per le prestazioni previdenziali (ad esempio, la pensione di vecchiaia) sia per le prestazioni assistenziali (ad esempio, l’accompagno), cone le seguenti precisazioni.

Vi sono diverse tipologie di indebito previdenziale:

Indebito derivante dall’errata comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro

Al riguardo, l’articolo 8, comma 2, del Dpr n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro;

 

Indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva

L’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale (tre anni) intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione.

 

Indebito determinato dalla revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo

Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall’articolo 206 del Dpr n. 1092/73 – applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (Cpdel, Cps, Cpug, Cpi) in virtù della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del Dpr n. 538/86 – che dispone l’irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.

 

Riforma in appello o in Cassazione di sentenza di primo grado favorevole al pensionato

Nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l’esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.

Indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta

In generale, l’articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall’Inps, non debbano essere restituite, a meno che l’errore non sia attribuibile all’interessato.

Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all’Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l’importo della stessa.

Se l’errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell’Istituto di previdenza sociale, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla legge 412, nel caso in cui:

  • siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
  • i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
  • il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all’Inps.

L’Istituto può avere diritto a ricevere rimborsi di somme erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all’Istituto fatti, di cui l’ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l’importo della pensione dello stesso.

Se tuttavia, l’interessato comunica adeguatamente all’Inps i fatti necessari e l’Istituto continua ad erogare somme che non spettano al pensionato, non può essere prevista alcuna restituzione. È l’ente infatti ad avere il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato, che possano incidere sul diritto o sull’importo della prestazione.

Non solo, il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può essere richiesto alcun risarcimento.

In particolare:

  • se i redditi che incidono sull’ammontare della pensione non erano a conoscenza dell’Istituto, la restituzione delle somme deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’Inps viene a conoscenza dei redditi;
  • se i redditi sono stati comunicati in sede di dichiarazione, l’erogazione errata delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

Oltre tali limiti di tempo, le somme non possono essere più richieste indietro.

Indebito Inps, prestazioni assistenziali

A differenza delle prestazioni previdenziali in senso stretto, le prestazioni assistenziali invece non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989.

In mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produca effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.

In particolare, si tratta delle seguenti norme:

  • l’articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
  • l’articolo 3 co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Anche in caso di indebito assistenziale, trova applicazione il principio che esclude la ripetizione in presenza di situazioni più articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percettore della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).

Il principio del legittimo affidamento del pensionato nell’irripetibilità del trattamento percepito in buona fede deve ritenersi prevalente rispetto all’intenzione dell’Ente Previdenziale di recuperare somme di denaro non dovute sul trattamento.

La nostra vittoria: ex agente non restituisce i 14mila euro richiesti!

Un primo dirigente della Polizia di Stato nel 2022 dall’Inps un avviso di addebito pari a 14.402,51 euro per importi concessi in pensione dal 2017 e non dovuti a parere dell’Istituto per un errore commesso.

Il primo dirigente si rivolge allo Studio legale Leone-Fell & C. e  decide di adire la Corte dei Conti Emilia Romagna contestando le pretese dell’INPS. Il trattamento di quiescenza, dal 2017 (anno di pensionamento) al 2022 (anno di richiesta delle somme) è divenuto definitivo. L’ex appartenente alla Polizia di Stato si è legittimamente affidato all’operare dell’Amministrazione.

La Corte dei Conti gli dà ragione riconoscendogli il diritto di non restituire le somme percepite. Ha inoltre condannato l’Inps a restituire quanto trattenuto oltre le spese legali.

 

Il nostro Studio legale è stato il primo a creare un team specializzato in previdenza. Negli ultimi anni più di 200 pensionati si sono rivolti ai nostri specialisti e hanno ottenuto quanto spettante. Il nostro Studio, tramite l’analisi dell’avviso di recupero delle somme corrisposte indebitamente trasmessa dall’Inps, può intraprendere idoneo ricorso alla Corte dei Conti competente volto ad ottenere l’illegittimità del recupero dell’Inps.

 

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29/06/2023

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