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Indennità di accompagnamento per i titolari di permesso di soggiorno

ImmigrationL’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, pari a c.ca 500€ mensili, erogata dall’INPS a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Questa spetta, non solo ai cittadini, ma anche ai non cittadini extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno ed in possesso dei requisiti sanitari necessari. Non è necessario, conseguentemente, essere titolari della c.d. carta di soggiorno, ovvero del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che è a tempo indeterminato e può essere richiesto solamente da coloro che siano titolari di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. A tale conclusione è giunta la Corte Costituzionale che, con sentenza 15 marzo 2013, n. 40, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”. Tale disposizione, invero, determinava una disparità di trattamento relativa al godimento del diritto fondamentale alla salute tutelato a livello costituzionale ed europeo in relazione al quale i titolari di permesso di soggiorno subivano una discriminazione ingiusta, in ragione della mera durata del soggiorno.

inps-650x400A tal proposito, la Corte ha sancito che “In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.

Articolo a cura dell’Avv. Tiziana De Pasquale

19/04/2017

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