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Incidente in bicicletta per recarsi al lavoro: integra l’infortunio in itinere

infortuni in itinereL’infortunio in itinere deve essere riconosciuto quando l’utilizzo del mezzo privato risulti necessario e quando il dipendente non ha messo a rischio volontariamente la propria incolumità.

La pronuncia sull’infortunio in itinere

Ad affermarlo è la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016, ha puntualizzato che per la valutazione dell’uso della bicicletta per la percorrenza dell’itinerario tra il posto di lavoro e la residenza, occorre considerare non solo la distanza ma anche gli standard comportamentali esistenti, tra i quali quello di favorire l’uso di questo mezzo anche alla luce dell’entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 della Legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), del quale è necessario tenere conto in via interpretativa.

Il fatto che ha determinato l’infortunio in itinere

La sentenza trae origine da un incidente subito da un lavoratore toscano che, al termine del turno mattiniero, stava facendo ritorno a casa in bicicletta quando veniva colpito da un motociclo ed otteneva conseguentemente la condanna dell’INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all’art.13 d.lgs. 38/2000.

Le esigenze sottolineate dalla Corte

È innegabile, sostiene la Suprema Corte, che la modalità di percorrenza del tragitto abitazione-lavoro con un mezzo privato può corrispondere anche ad esigenze di un più intenso rapporto con la comunità familiare, ad es. negli intervalli lavorativi, per mantenere un più stretto e frequente legame con i membri della stessa. E certamente, si legge in sentenza, risponde anche ad esigenze di raggiungere in maniera riposata e distesa il luogo di lavoro. Così, si dovrebbe assicurare un proficuo apporto alla organizzazione produttiva nel quale il lavoratore è inserito.

Neppure pare azzardato, prosegue la Corte, sostenere che l’uso del mezzo privato possa corrispondere anche ad una sorta di una più accentuata gratificazione dell’attività lavorativa, in corrispondenza alla tendenza presente nella società civile di riduzione del conflitto tempo libero – lavoro. Tutto questo nel rispetto di una serie di valori tutelativi dei diritti della personalità, individuabili negli artt. 2, 3 comma secondo, 41 secondo comma della Costituzione, tutti destinati alla tutela della persona del lavoratore ed alla riduzione del conflitto fra interessi della produzione e libertà – dignità del lavoratore.
Peraltro, è interessante sottolineare come in questo senso rilevi anche l’esortazione all’utilizzo della bicicletta, come previsto dal codice della strada all’art. 1, volta a favorire l’utilizzo della bici in quanto mezzo che riduce costi economici, sociali ed ambientali.

La bicicletta e l’infortunio in itinere

In sostanza, attraverso la nuova disciplina, ai fini dell’infortunio in itinere, l’uso del velocipede (ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo, con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita), deve ritenersi sempre assicurato  come lo è, per la stessa normativa, l’andare al lavoro a piedi o con utilizzo del mezzo pubblico.

 

19/04/2017

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