Aveva partecipato al concorso per 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ma era stato escluso in quanto affetto da favismo. Non ritenendo corretto l’esito degli accertamenti psicofisici, si è rivolto al nostro Studio per ottenere la dovuta tutela. I giudici del Tar Lazio hanno accolto le nostre tesi e disposto la verificazione della prova.
Il ricorrente era stato escluso perché affetto da favismo con pregressa crisi emolitica, problematica che secondo le vigenti previsioni normative applicabili non può mai costituire causa di esclusione nell’ambito dei concorsi militari.
Invero, come specificato dalla legge 109 del 2010, «La carenza accertata, parziale o totale, dell’enzima G6PDH (glucosio 6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia».
Il Tar, rilevando la problematicità della diagnosi formulata in sede concorsuale e accogliendo quindi le nostre tesi, ha disposto la verificazione della prova e ammettendo il ricorrente alle successive fasi del concorso.
Pertanto, chiunque risulti inidoneo agli accertamenti psicofisici può contattare il nostro staff legale, inviando una mail a [email protected], per ottenere la dovuta tutela.
21/04/2022