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La competenza del Collegio di Garanzia e la responsabilità oggettiva delle Società Sportive

news33161Con Decisione n. 4/2016, pubblicata lo scorso 22 gennaio, il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, ha fornito un importante apporto a tutti gli operatori del diritto, precisando ed interpretando, conformemente al caso di specie, l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.

 In prima analisi giova riportare il suddetto articolo, che così recita: il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

In verità tale disposizione, come affermato dal Collegio, può essere interpretata in combinato disposto con l’art. 360 del codice di procedura civile.

Un ricorso per motivi di legittimità, infatti, non corrisponde propriamente ad un nuovo grado di giudizio, poiché esso non offre la possibilità di valutare ulteriori istanze e fatti o censure avanzate dalle parti, né permette la sindacabilità delle emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito.

Pertanto, quando si palesa la necessità processuale di adire il Collegio di Garanzia dello Sport, risulta indispensabile analizzare prioritariamente che la pronuncia oggetto di impugnativa violi specifiche norme, o sia viziata da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, a pena di inammissibilità.

E’ stato anche avvertito che non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata.

Fermo restando che l’art. 54 CGS contiene una rigida tassatività dei motivi di impugnazione, le parti non possono omettere di precisare quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 è oggetto del singolo motivo di ricorso. In definitiva, il Collegio non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia, nelle sue valutazioni, violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio.

Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio di Garanzia da quello che, nel preesistente ordinamento, era proprio del TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice.

SULLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE

avvocatoNel caso specifico, riguardante l’impugnazione delle sanzioni da parte di talune società sportive, il Collegio ha, da una parte, confermato il buon operato dell’organo endofederale, il quale ha applicato alla lettera l’art. 7 CGS, sia per quanto riguarda l’accertamento dell’alterazione di un incontro calcistico, sia con riferimento alle responsabilità ascrivibili ai soggetti e alle società coinvolte nell’illecito; dall’altra, invece, ha specificato e meglio chiarito quando trova applicazione l’aggravante prevista dall’art. 7, comma 6, CGS.

Invero, il Collegio ha precisato che, allorquando si verificano molteplici illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti che appartengono ad uno stesso sodalizio, “non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta). Ad una attenta riflessione, infatti, poiché nel caso in questione è stato commesso un solo illecito imputabile alla Società, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS non può trovare applicazione se l’illecito commesso è unitario, ma solo nell’ipotesi in cui vi sia stata alterazione dello svolgimento o del risultato di gara ovvero la società ne abbia tratto un vantaggio in classifica”.

Pertanto, volendo semplificare, un illecito che è stato commesso avendo riguardo ad una sola partita non comporta una pluralità di sanzioni. Le tipologie di responsabilità delle società (che siano dirette, oggettive o presunte) non sono cumulative, ma semplicemente alternative, con l’inevitabile conseguenza di non poter attribuire più sanzioni a titolo diverso ad una società per il medesimo illecito sportivo. Non è del resto insignificante che il sistema consenta di penalizzare più pesantemente la società nel caso in cui ricorra un’aggravante di cui all’art.7, comma 6, CGS.

Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli

26/02/2016

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