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L’affitto di una stanza ad una prostituta: favoreggiamento o normale prestazione di servizi?

prostitute-prostituzione1-2Quando un servizio reso ad una prostituta si trasforma in favoreggiamento della prostituzione? La Corte di Cassazione è stata nel tempo chiamata più volte sciogliere questo nodo, ridefinendo ogni volta la sottile linea di confine che separa  la prestazione di servizi in favore della prostituta dall’attività di favoreggiamento della prostituzione.

Da ultimo, la III sez. penale, con la sentenza n. 47594/2015, ha ribadito che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi subaffitta alcune stanze dell’appartamento in cui vive ad una donna che lo utilizza per prostituirsi. Il discrimine fra lecito e illecito, in sintesi, è il seguente: costituiscono reato quelle attività che non siano semplicemente un servizio svolto a beneficio della persona che si prostituisce, ma siano invece volte ad agevolare l’esercizio della prostituzione.

La base del ragionamento svolto dalla corte si fonda sull’assunto secondo il quale sanzioni penali di cui alla legge 20 gennaio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin) vanno applicate solo a coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona che si prostituisce e che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio, o, comunque, a chi offre un contributo intenzionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi. L’opzione del legislatore per la liceità «in sé» della prostituzione impedisce, infatti, di sanzionare l’erogazione di servizi nei confronti della prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinati ad altra attività. Viceversa, si finirebbe col tradire lo spirito della norma, introducendo surrettiziamente una forma di illiceità della stessa attività prostitutiva. D’altro canto, la Corte ha in altra occasione precisato che, quando il meretricio è esercitato per conto proprio, non può neanche integrarsi il concetto di «casa di prostituzione» cui fa riferimento l’art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75  che richiede un minimo anche rudimentale di organizzazione e l’esistenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio (Cfr. Cass. 28133/2013).

curriculm-avvocati-400x266Sulla base dello stesso principio, la Corte è ormai ferma nel ritenere che il reato di favoreggiamento della prostituzione non può essere integrato dalla mera pubblicazione su giornali o siti web di inserzioni pubblicitarie riguardanti attività di meretricio che non ecceda i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi (cfr., ad es., Cass 20384/2013). Piuttosto, la mera pubblicazione di annunci pubblicitari deve essere  considerata un «normale servizio a favore della persona» della prostituta e non, invece, a favore dell’attività di prostituzione. Mentre, per la configurazione del reato di favoreggiamento, alla pubblicazione dell’annuncio pubblicitario deve aggiungersi una collaborazione organizzativa «concreta e dettagliata» in modo da rendere più allettante l’offerta e facilitare il contatto fra prostituta e cliente (collaborazione che può consistere, per esempio, nell’allestire nuovi servizi fotografici con pose erotiche accattivanti).

Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo

10/12/2015

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