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L’Albo degli Amministratori Giudiziari, dal 2010 in attesa di attuazione

1502339_martelletto_thumb_bigCon il D.Lgs. del 4 febbraio 2010, n. 14 (pubblicato in G.U. del 16.02.2010 n. 38), in vigore dal 3 marzo 2010, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l’Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati.

Detto albo è strutturato in due sezioni: una “ORDINARIA” e l’altra per “ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE”.

Gli iscritti nella sezione Ordinaria provvedono alla “custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati”. Mentre la “gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca”, è riservata ai soli iscritti nella sezione degli Esperti.

Per l’iscrizione all’Albo occorrono dei requisiti di professionalità, quali:

1. l’iscrizione da almeno cinque anni nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati, ovvero da almeno tre anni, in caso di frequentazione di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale;

2. per l’iscrizione nella sezione degli esperti, è necessario che il requisito dello svolgimento dell’attività professionale sia riferito alla gestione di aziende, ovvero di crisi aziendali.

Ma occorrono anche requisiti di onorabilità. Ed invero, non possono essere iscritti all’Albo coloro che: 
1. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi; 

4. hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’ordine professionale di appartenenza. 

L’organo preposto a vigilare sugli iscritti all’Albo è il Ministero della Giustizia, il quale svolgerà tale compito con l’ausilio dell’Autorità giudiziaria, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché degli ordini professionali che dovranno riferire allo Stesso i provvedimenti adottati a carico degli iscritti in caso di inadempienze ai doveri inerenti l’attività di amministrazione giudiziaria.

Pertanto, il Ministero, in caso di di accertamento di fatti che compromettono gravemente il corretto svolgimento delle attività, sentito l’interessato, con decreto motivato potrà sospenderlo per un periodo massimo di un anno, e nei casi più gravi potrà disporre la cancellazione. 

Tuttavia, soltanto nel 2014 è stato pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, il D.M. 19 settembre 2013, n. 160, relativo al “Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia”, e dunque a distanza  di quattro anni rispetto ai novanta giorni previsti dal D. Lgs 14/10, è stato pubblicato il regolamento contenente le modalità operative per l’iscrizione all’Albo.

dirittopenaleE anche questo D.M. è rimasto lettera morta, in quanto per essere reso attuativo, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto avviare una procedura informatizzata, tramite il proprio sito.

Il D.M., infatti, prevede che l’Albo sia tenuto con modalità informatiche e che l’accesso allo stesso avvenga esclusivamente con modalità telematiche. Prevede che lo stesso sia suddiviso in due parti, una pubblica ed una riservata.

In quella pubblica sono inseriti i dati identificativi dell’amministratore giudiziario, mentre in quella riservata sono inseriti gli incarichi ricevuti da quest’ultimo, gli acconti e il compenso finale percepito.

Alla parte riservata hanno accesso i magistrati, i dirigenti delle cancellerie degli affari penali e le segreterie delle Procure, nonché il Direttore dell’Agenzia.

Ma ad oggi nulla di ciò è stato realizzato.

Pertanto, il conferimento di incarico all’amministratore giudiziario perviene sulla base della pregressa esperienza maturata sul campo, in quanto già coadiutore o amministratore giudiziario in altre procedure, e dunque sulla base del rapporto fiduciario intercorrente tra giudice e amministratore.

Questa modalità di nomina, tuttavia, rischia di non garantire il rispetto del criterio dell’equa ripartizione degli incarichi.

In seguito alle vicende che hanno interessato la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, il Presidente Dott. Salvatore Di Vitale è intervenuto a colmare la mancata attuazione del Regolamento Ministeriale mediante l’istituzione di un Albo interno a cui attingere con criteri di trasparenza.

Il Presidente ha precisato che si tratta comunque di incarichi fiduciari che presuppongono una valutazione preventiva da parte del giudice della sussistenza dei requisiti di esperienza, indipendenza e struttura professionale. Soltanto, che il conferimento di incarico dovrà avvenire con maggiore trasparenza.

Al fine dell’inserimento nell’Albo interno alla Sezione, è stato previsto l’invio di apposita istanza, con allegato curriculum e indicazione di eventuali specializzazioni, tramite PEC.

La previsione dell’Albo interno sfugge però ai requisiti richiesti dal D.Lgs 14/2010, in quanto nessuna precisazione è stata fatta in tal senso.

Dunque, ad oggi chiunque potrà fare richiesta di iscrizione all’Albo interno alla Sezione Misure di Prevenzione di Palermo.

esame-avvocatoUna parziale soluzione sta per arrivare con il nuovo testo di legge che riformerà il Codice antimafia, già approvato alla Camera, ed ora al vaglio del Senato.

Il nuovo testo impedisce la nomina ad amministratore giudiziario non soltanto ai parenti ma anche ai conviventi e commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Più precisamente, non potranno assumere l’incarico di amministratore giudiziario, né di coadiutore o collaboratore dell’amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico.

Ad oggi, dopo cinque lunghi anni, si rimane in attesa del funzionamento dell’Albo Nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrebbe garantire la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità degli iscritti, così come previsto dal D.Lgs. 14/2010.

16/11/2015

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