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Lavoro, giusta retribuzione e salario minimo

Retribuzione bassa e monte ore lavorative altissimo. Sono legittimi tali rapporti di lavoro? Scopri come tutelarti leggendo l'articolo

Retribuzione e salario minimo

Dall’analisi di molteplici buste paga e contratti di lavoro provenienti da lavoratori del settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, abbiamo potuto appurare la presenza di retribuzioni molto basse rapportate a tantissime ore lavorate. Ci siamo, dunque, interrogati sulla legittimità di tali rapporti di lavoro, sotto il profilo della giusta retribuzione, principio sancito dall’art. 36 Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

A fronte di molte ore lavorate, la retribuzione di questi lavoratori è da ritenere non proporzionata, inidonea, nonostante la presenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Il Contratto Collettivo infatti si palesa come sotto soglia. Il lavoratore ha dunque diritto a percepire somme di denaro che non sono state corrisposte dal datore di lavoro illegittimamente.

Come porre rimedio a tutto ciò? Occorre intervenire con il deposito di ricorso giurisdizionale al Tribunale del Lavoro con l’obiettivo di permettere al lavoratore di percepire le differenze retributive. Con l’aiuto del nostro staff, sarà possibile recuperare sino a 50.000 euro!

 

Giurisprudenza

Sul tema si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che con la recentissima pronuncia n. 27711/2023, ha stabilito in maniera chiara ed inequivocabile il seguente principio: “Nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata“.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto da un lavoratore dipendente del settore della Vigilanza Privata e dei servizi fiduciari il quale ha chiesto di disapplicare il CCNL relativo, seppur firmato da alcune organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, poiché non conforme ai principi di sufficienza e proporzionalità richiamati dall’articolo 36 del Testo Costituzionale, con l’ottenimento delle corrispondenti differenze retributive e contributive. La Corte di Cassazione gli dà ragione rinviando al giudice di secondo grado.

Notizie confortanti giungono dai Tribunali ordinari che hanno accolto le doglienze di lavoratori appartenenti al settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (Tribunale di Bari, Tribunale di Roma).

Nonostante l’Italia non possiede una normativa sul salario minimo, il Giudice di merito, al fine di individuare un salario proporzionato tale da rendere la vita dei lavoratori e delle lavoratrici libere e dignitose, “può servirsi del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe”, come può inoltre agganciarsi ad altri indicatori statistici come già suggerito dalla Direttiva Europea in tema di salario minimo.

 



23/11/2023

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