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Lavoro irregolare, nuove modalità di calcolo delle sanzioni

Lavoro irregolareLavoro irregolare, nuove modalità di calcolo delle sanzioni

Riformulata la disciplina delle sanzioni previste per l’utilizzo di lavoro irregolare. La circolare n. 129 del 13 luglio 2016 dell’INPS interviene infatti a specificare che, per effetto della nuova disciplina fissata dall’art. 22 del d.lgs.151/2015, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati “c.d. irregolari” si applicheranno le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Lavoro irregolare, le sanzioni civili da applicare

A partire dal 24 settembre 2015, dunque, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti) che dispone:

«I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: – a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; – b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…»

 Lavoro irregolare, il ricalcolo secondo la nuova disciplina

L’Ente di previdenza, in ordine ai profili temporali derivanti dall’applicazione del principio di cui sopra, ha ritenuto opportuno precisare che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata sia a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data, sia a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre (al contrario, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre scorso si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010).

In conseguenza di ciò le Sedi INPS che hanno già avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi redatti ante circolare e il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre  2015,  dai derivino sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, dovranno procedere al ricalcolo secondo la nuova disciplina. E  non sarà escluso che,  in considerazione dei nuovi criteri di calcolo delle sanzioni, possa sorgere un diritto al rimborso a favore dei lavoratori che abbiano già provveduto al versamento delle somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.

Lavoro irregolare, l’istanza di rimborso dei datori

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati.

La domanda dovrà essere presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

Le Sedi competenti, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente  versate, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione degli importi da rimborsare.

L’Inps evidenzia che  il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

20/07/2016

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