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Libertà di Circolazione dei Lavoratori

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Libertà di circolazione dei lavoratori – Diritto di StabilimentoLo studio legale ha avuto modo di occuparsi di diversi professionisti italiani e europei al fine di consentire loro la libertà di circolazione all’interno degli stati membri dell’Unione Europea.

Infatti, il diritto dei cittadini europei di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell’Unione. La Corte di giustizia ha chiarito che il legislatore dell’Unione, con l’articolo 3 della direttiva 98/5, ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari richiesti ai fini dell’esercizio del diritto conferito. Pertanto, la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine è l’unico requisito cui può essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività.

Di conseguenza, la direttiva non consente che l’iscrizione di un professionista (avvocati, ingegneri, architetti ecc.) presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni, e qualora fossero opposte potrebbero essere pertanto contestate ed annullate.

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