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Corte Costituzionale 2018 e licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti

licenziamento illegittimoLa Corte Costituzionale con un proprio comunicato interno si è preliminarmente pronunciata, in attesa del provvedimento vero e proprio, sulla questione di legittimità costituzionale del jobs act sollevata dal Tribunale del Lavoro di Roma, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 nella parte in cui prevedeva che il computo dell’indennità per i casi di licenziamento senza giusta causa debba avvenire sulla base della retribuzione globale, ovvero basata solo sull’anzianità di servizio maturata dal lavoratore. In pratica al lavoratore spettavano due mensilità per ogni anno di anzianità, senza che il giudice potesse in maniera discrezionale decidere diversamente.

Secondo la Corte Costituzionale “la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione”.

La Corte, però, non è intervenuta sui limiti massimi e minimi previsti dalla norma per la quantificazione dell’indennità risarcitoria, rivisti di recente anche dalla Legge di conversione del decreto Dignità, ma solamente conferendo al giudicante maggiore discrezionalità nella quantificazione dell’indennità non dovendosi più limitare, per la quantificazione, alla sola anzianità di servizio del ricorrente.

Attualmente, i limiti minimo e massimo dell’indennizzo sono stabiliti tra le 6 e 36 mensilità, una forbice entro cui il Giudice ha libertà di movimento per individuare il  quantum dell’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.

Venendo meno il meccanismo di quantificazione legato all’anzianità di servizio, dovrebbe ampliarsi il potere discrezionale del magistrato in ordine alla determinazione dell’indennità risarcitoria. Dopo l’abrogazione il giudicante potrà tener conto anche di ulteriori circostanze dedotte dalle parti in giudizio capaci di incidere in aumento o diminuzione sull’importo da assegnare.

In altre parole, senza l’obbligo di computo legato alla sola anzianità, si lascia maggiore spazio alla discrezionalità del giudice il quale, entro i limiti sopracitati, potrà determinare il risarcimento spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa. 

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09/11/2018

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