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Lsu – stabilizzazione precari, riconosciuto risarcimento del danno per abuso del contratto

In caso di mancata stabilizzazione, a seguito di contratti a termine reiterati per un periodo superiore a 36 mesi, l’abuso va risarcito con il pagamento di alcune mensilità.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il “danno risarcibile” contemplato dall’art. 36 del D.lg.vo n. 165/2001 non è la mancata conversione del rapporto che è esclusa per legge ed è legittima “in base ai parametri costituzionali ed europei”. I Giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato che “non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c’è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l’accesso al pubblico impiego non può avvenire-invece che tramite di concorso pubblico – quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità”.

Dunque, il danno risarcibile “è altro” ed è quello che va al di là della mera perdita di chance di una migliore occupazione che il lavoratore può sempre allegare e provare in base ai principi dell’inadempimento contrattuale e agli oneri processuali conseguenti.

“La fattispecie dell’abuso, inteso come successione di contratti a termine in violazione dei limiti di legge, ha previsto che (..) qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato”. Conclude, quindi, la Corte di Cassazione: “L’abusivo ricorso al contratto a termine… è fonte di danno risarcibile per il lavoratore che abbia reso la sua prestazione lavorativa in questa condizione di illegalità”.

Il risarcimento “per l’abusiva reiterazione dei contratti” deve dunque essere determinato tra un minimo e un massimo secondo l’art.32, comma 5, della legge n.183/2010.

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22/09/2022

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